Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/37: Legge federale sui crediti concessi con fideiussione solidale in seguito al coronavirus (Legge sulle fideiussioni solidali Covid-19) · 47 pagine

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- non sarebbe equa: le imprese che non hanno richiesto un credito COVID-

19 perché hanno ottenuto un finanziamento transitorio da altre fonti, avevano gestito la liquidità con maggiore prudenza già prima dell’epidemia di COVID-19 o temevano di non riuscire a rimborsare il credito non potrebbero beneficiare di un parziale condono dei debiti. Analogamente, non tutte le imprese di un settore sono ugualmente interessate dalle misure delle autorità: ad esempio, alcune imprese direttamente colpite dalle misure di confinamento hanno potuto proseguire parte delle loro attività commerciali (es. ristoranti con possibilità di asporto o negozi con shop online). Allo stesso tempo, altre imprese che non sono state direttamente colpite dalle suddette misure hanno di fatto interrotto completamente la loro attività (es. tassisti);

- genererebbe importanti falsi incentivi: se una simile regolamentazione ve-

nisse resa nota mentre vi è ancora la possibilità di richiedere crediti COVID-19, la domanda di ulteriori crediti COVID-19 aumenterebbe in modo esponenziale. Inoltre, vi è il rischio che l’applicazione di tale regolamentazione dei casi di rigore abbia un impatto negativo sull’ammortamento dei crediti esistenti. Ciò causerebbe costi considerevoli per l’intera comunità;

- una concessione generalizzata di crediti non è necessaria: i crediti

COVID-19 devono essere ammortizzati nell’arco di cinque anni. Se l’ammortamento entro il termine prescritto comporta gravi difficoltà per il mutuatario, è possibile prorogare tale termine al massimo di altri cinque anni. Ciò significa che un’impresa deve utilizzare annualmente solo l’1– 2 per cento della sua cifra d’affari per ammortizzare un credito COVID-19 nella misura di un decimo al massimo del suo fatturato annuo. Inoltre, i crediti COVID-19 garantiti d’importo inferiore a 500 000 franchi non saranno più considerati capitale di terzi dell’impresa per l’intera durata del credito. L’ammortamento dovrebbe quindi essere sostenibile per un’impresa economicamente sana.

Tutte queste considerazioni si oppongono a una regolamentazione generale dei casi di rigore. Per contro, devono essere possibili soluzioni per i singoli casi. A questo riguardo, il presente avamprogetto prevede diversi approcci:

- estensione del periodo di ammortamento: in linea di principio, i crediti

COVID-19 devono essere rimborsati entro cinque anni. In caso di gravi difficoltà, il mutuante può prolungare la durata dell’ammortamento con il consenso dell’organizzazione che concede fideiussioni. L’articolo 13 capoverso 2 dell’ordinanza sulle fideiussioni solidali COVID-1915 prevedeva una proroga di due anni. Il presente avamprogetto va oltre tale disciplinamento: in base a un piano di ammortamento, la durata del rimborso di cinque anni può essere estesa fino a un massimo di dieci anni, a condizione che ciò riduca i rischi finanziari per la Confederazione. Durante questo periodo la fideiussione solidale resta valida (art. 3 cpv. 3);

15 RS 951.261