Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/37: Legge federale sui crediti concessi con fideiussione solidale in seguito al coronavirus (Legge sulle fideiussioni solidali Covid-19) · 47 pagine

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1.5 Proroga della durata di validità dell’ordinanza sulle fideiussioni solidali COVID-19

In base all’articolo 7d capoverso 2 della legge del 21 marzo 199717 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA), il Consiglio federale ha dovuto limitare a sei mesi la validità dell’ordinanza sulle fideiussioni solidali COVID-19, essendo quest’ultima un’ordinanza di necessità ai sensi dell’articolo 185 capoverso 3 Cost.

Con il presente progetto il Consiglio federale intende trasporre l’ordinanza di necessità nel diritto ordinario. Esso ha dovuto eseguire i relativi lavori in tempi molto brevi, ovvero sei mesi. È stato quindi necessario accorciare notevolmente anche le scadenze all’interno e all’esterno dell’Amministrazione, ad esempio il termine di tre mesi previsto per la consultazione ha dovuto essere ridotto a tre settimane18..

Con l’adozione del rispettivo messaggio destinato al Parlamento il Consiglio federale può prolungare la durata di validità dell’ordinanza sulle fideiussioni solidali COVID-19 (art. 7d cpv. 2 n. 1 LOGA), modificando l’articolo 25 capoverso 2 dell’ordinanza. Al fine di evitare eventuali lacune normative o un vuoto giuridico19 e quindi una maggiore incertezza del diritto, l’ordinanza sulle fideiussioni solidali COVID-19 deve conservare la propria validità fino all’entrata in vigore della legge sulle fideiussioni solidali COVID-19.

1.6 Compatibilità tra i compiti e le finanze

L’epidemia di COVID-19 e le conseguenti misure adottate dalle autorità a tutela della salute hanno comportato per numerose imprese una perdita inaspettata di entrate, parziale o totale. Affinché in particolare le piccole e medie imprese e i lavoratori indipendenti potessero comunque far fronte ai propri costi fissi, è stato necessario prevedere un accesso rapido e senza formalità burocratiche a finanziamenti transitori allo scopo di assicurare la liquidità indispensabile per i suddetti soggetti. Con l’emanazione dell’ordinanza sulle fideiussioni solidali COVID-19 il Consiglio federale ha adempiuto tale compito.

Allo stato attuale non è possibile stabilire in via definitiva se la correlazione tra l’importanza di tale compito e il conseguente sforzo finanziario sia appropriata. L’importanza e l’utilità sono comunque considerate elevate poiché l’assenza di un aiuto transitorio avrebbe messo a rischio l’esistenza di gran parte delle PMI, importanti per l’economia svizzera. Per garantire lo sviluppo economico nonché il mantenimento dei posti di lavoro e del know-how, era quindi importante impedire che le imprese economicamente sane fallissero a causa dell’epidemia di COVID-19. Il peso effettivo delle misure emanate dal Consiglio federale in virtù del diritto di necessità sulle finanze della Confederazione dipende dalla percentuale dei crediti garantiti che non potrà essere rimborsata. Visto che la scadenza per richiedere i crediti COVID-19

17 RS 172.010

18 In caso di rielaborazione delle misure adottate a seguito dell’epidemia di COVID-19 bisogna altresì esaminare se per le ordinanze di necessità non sia più adeguato prevedere un termine compreso tra nove e 12 mesi. Ciò permetterebbe tra l’altro di garantire la qualità delle relative leggi federali e dei pareri espressi dai partecipanti alla consultazione.

19 Cfr. Florian Brunner/Martin Wilhelm/Felix Uhlmann, Das Coronavirus und die Grenzen des Notrechts, AJP 2020, pag. 700.