Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/37: Legge federale sui crediti concessi con fideiussione solidale in seguito al coronavirus (Legge sulle fideiussioni solidali Covid-19) · 47 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 16Fedlex · Rapporto esplicativo
è la fine del mese di luglio 2020 e che i crediti e le fideiussioni vengono concessi per una durata massima di sette anni secondo l’ordinanza sulle fideiussioni solidali COVID-1920 e di dieci anni secondo il presente avamprogetto di legge, attualmente è molto difficile stimare le perdite.
Il sistema di fideiussione del credito COVID-19 è stato modulato in maniera tale da limitare possibilmente i falsi incentivi e i costi. Si è trattato in particolare di garantire un accesso ai crediti rapido e senza formalità burocratiche, a fronte di un rischio sostenibile di abusi. In considerazione del numero di imprese richiedenti e dell’urgenza, le condizioni dettagliate per ottenere il credito, adeguate al singolo caso, unite a verifiche estese effettuate caso per caso, non si sono rivelate opportune. La concessione di prestiti rimborsabili e la rinuncia a contributi a fondo perduto hanno tuttavia ridotto gli incentivi a usufruire indebitamente di sussidi statali, adducendo come motivazione gli effetti dell’epidemia di COVID-19. Il disbrigo avvenuto principalmente attraverso la banca di riferimento dei mutuatari ha non solo limitato l’onere amministrativo per la Confederazione, ma ha anche garantito che la maggior parte dei mutuatari fosse già nota alle rispettive banche, riducendo altresì il rischio di abusi. Hanno contribuito a contrastare gli abusi anche la verifica sistematica delle condizioni generali per ottenere il credito, all’atto della registrazione da parte dell’ufficio centrale delle organizzazioni che concedono fideiussioni, nonché le analisi sistematiche dei dati da parte del CDF (cfr. n. 1.3). Nel complesso, il rapporto tra costi e utilità della misura adottata dovrebbe pertanto essere equilibrato, ragione per cui i punti essenziali dell’ordinanza sulle fideiussioni solidali COVID-19 devono essere trasposti nel diritto ordinario (cfr. n. 1.4.1 seg.).
1.7 Rapporto con il diritto europeo
Nel campo di applicazione soggettivo dell’ordinanza sulle fideiussioni solidali COVID-19 rientrano tutte le imprese individuali, le società di persone e le persone giuridiche di diritto privato con sede in Svizzera. Nell’ambito della concessione dei crediti non si fa distinzione tra domicilio svizzero o estero oppure tra nazionalità svizzera o straniera dei titolari delle imprese individuali, dei soci delle società di persone o degli organi delle persone giuridiche. Neppure per le società di capitali (SA, Sagl) si fa una differenza per quanto riguarda il domicilio e la nazionalità dei rispettivi soci o azionisti.
Gli Stati membri dell’UE hanno utilizzato strumenti analoghi per la stabilizzazione finanziaria delle imprese domiciliate nel loro Paese, in particolare crediti bancari garantiti direttamente o indirettamente dallo Stato21. Pur essendo assoggettati al rigido regime degli aiuti previsto dal diritto unionale, fino alla fine del 2020 gli Stati membri dell’UE beneficiano di un quadro per le misure di aiuto decisamente più flessibile22. Rispetto alla Svizzera sussistono inoltre differenze puntuali a livello di contenuti circa la durata dei crediti COVID-19, l’entità del grado di copertura della
20 RS 951.261
21 Per una panoramica dettagliata della Commissione europea: https://ec.europa.eu/info/livework-travel-eu/health/coronavirus-response/economy/state-aid-cases_it.
22 Comunicazione della Commissione del 20 marzo 2020, Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 [2020/C 91 I/01, consultabile all’indirizzo https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/?uri=CELEX:52020XC0320(03)].