Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/37: Legge federale sui crediti concessi con fideiussione solidale in seguito al coronavirus (Legge sulle fideiussioni solidali Covid-19) · 47 pagine

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fideiussione solidale e l’ammontare degli interessi23. Tuttavia, nonostante determinate differenze, la Svizzera è nel complesso in linea con l’Unione europea e i suoi Stati membri.

1.8 Attuazione

L’attuazione del progetto corrisponde all’approccio già adottato nell’ordinanza sulle fideiussioni solidali COVID-19 (cfr. n. 1.4.1 seg.).

Sono in primo luogo i mutuanti, i mutuatari e le quattro organizzazioni che concedono fideiussioni ad attuare il progetto nel rapporto fideiussorio per i crediti garantiti. Dato che alle organizzazioni che concedono fideiussioni spetta un ruolo centrale nella gestione, nella sorveglianza e nel disbrigo delle fideiussioni solidali escusse dai mutuanti, il loro margine di manovra è sancito nella legge (art. 3 e 5–11). Al rifinanziamento dei mutanti partecipa inoltre la BNS. Il progetto riprende le rispettive disposizioni sulla BNS dall’ordinanza sulle fideiussioni solidali COVID-19 (art. 20– 22).

Dal canto suo la Confederazione interviene nel finanziamento delle quattro organizzazioni che concedono fideiussioni, coprendone le spese amministrative e le perdite derivanti dai crediti non più recuperabili (art. 13–16). Inoltre la Confederazione controlla e sottopone a vigilanza, come finora, le quattro organizzazioni che concedono fideiussioni (cfr. in particolare art. 11 cpv. 4 e 18 cpv. 2).

1.9 Interventi parlamentari

La mozione 20.3156 «I crediti garantiti non devono essere considerati capitali di terzi per l’intera durata della fideiussione solidale», depositata il 27 aprile 2020 dalla Commissione delle finanze del Consiglio degli Stati, è attuata dall’articolo 25; ciò consente lo stralcio dell’intervento.

La mozione 20.3170 «Risanamenti mirati delle aziende per evitare un’ondata di fallimenti», depositata il 1° maggio 2020 dalla Commissione delle finanze del Consiglio degli Stati, è attuata in particolare dagli articoli 3 (proroga della durata di ammortamento) 7 e 8 (diverse possibilità per le organizzazioni che concedono fideiussioni di partecipare alle misure di risanamento). Ciò consente di stralciare anche questo intervento.

23 Cfr. per una visione generale: avvocati Gleiss Lutz, Subventionen und Beihilfen, Staatliche Beihilfen im Rahmen der CORONA-Krise, 26 marzo 2020, pag. 1 segg. (consultabile all’indirizzo https://www.gleisslutz.com/node/19400/pdf).