Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/37: Legge federale sui crediti concessi con fideiussione solidale in seguito al coronavirus (Legge sulle fideiussioni solidali Covid-19) · 47 pagine
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2 Commento ai singoli articoli
2.1 Sezione 1: Oggetto
Art. 1 Oggetto
L’articolo 1 definisce alle lettere a–f l’oggetto della legge sulle fideiussioni solidali COVID-19, ovvero la regolamentazione delle predette fasi 2 e 3 del sistema di fideiussione del credito COVID-19 (cfr. n. 1.4.1).
2.2 Sezione 2: Scopo della fideiussione solidale e impiego illecito dei fondi nonché ammortamento e interessi
Art. 2 Scopo della fideiussione solidale e impiego illecito dei fondi
Il capoverso 1 corrisponde all’articolo 6 capoverso 1 dell’ordinanza sulle fideiussioni solidali COVID-19. Esso stabilisce il principio secondo cui le fideiussioni solidali servono a garantire i crediti concessi per superare i problemi di liquidità causati dagli effetti economici della lotta al coronavirus. Pertanto, i crediti ricevuti ai sensi dell’ordinanza possono essere utilizzati soltanto per coprire, in particolare, le spese correnti di locazione o quelle per il materiale (la maggior parte delle spese per il personale dovrebbe essere coperta con le misure COVID-19 previste nell’ambito del lavoro ridotto e dell’indennità di perdita di guadagno)24. Il termine «pandemia» è stato sostituito con «epidemia», che è un termine comune nell’ordinamento giuridico svizzero (ad es. nella legge del 28 settembre 201225 sulle epidemie).
Come già previsto dall’ordinanza sulle fideiussioni solidali COVID-19, nel capoverso 2 vengono escluse determinate attività per tutta la durata della fideiussione solidale per non creare strutture di incentivi inappropriate. Le lettere a–d del capoverso 2 corrispondono all’articolo 6 capoverso 3 lettere a–d dell’ordinanza sulle fideiussioni solidali COVID-19. Un’eventuale modifica di queste disposizioni dopo la presentazione della richiesta e la concessione del credito si ripercuoterebbe sul sistema di fideiussione dei crediti COVID-19, attualmente equilibrato e ben funzionante. Le conseguenze per i circa 128 000 rapporti contrattuali non sarebbero facili da prevedere. Un credito potrebbe ad esempio essere stato impiegato in maniera corretta, conformemente all’ordinanza sulle fideiussioni solidali COVID-19, ma risultare improvvisamente illecito nel caso di un inasprimento legislativo a posteriori delle condizioni quadro. In ragione dei notevoli rischi finanziari cui sarebbe esposta la Confederazione, laddove i mutuanti iniziassero d’un tratto a disdire un ingente volume di crediti e a escutere le fideiussioni, nonché al fine di garantire la certezza generale del diritto e della pianificazione, il Consiglio federale ha volutamente rinunciato a modificare il contenuto delle lettere a–d26.
- La lettera a vieta in generale la distribuzione di dividendi, il versamento di tantièmes e la restituzione di apporti di capitale a partire dall’erogazione di un credito garantito secondo l’ordinanza sulle fideiussioni solidali COVID-
24Fino a quando non si riceveranno le rispettive prestazioni, si può ipotizzare un prefinan-
ziamento delle spese per il personale.
25 RS 818.101
26 Cfr. spiegazioni concernenti l’ordinanza sulle fideiussioni solidali COVID-19, pag. 9 seg.