Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/37: Legge federale sui crediti concessi con fideiussione solidale in seguito al coronavirus (Legge sulle fideiussioni solidali Covid-19) · 47 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 19Fedlex · Rapporto esplicativo
19 fino al rimborso integrale dello stesso27. Se a seguito di problemi di scarsa liquidità si è fatto ricorso a crediti COVID-19, dal punto di visto del diritto della società anonima ha potuto essere opportuno, già prima dell’erogazione di un credito garantito, revocare la decisione di distribuire dividendi e annullare l’accredito degli stessi o almeno posticiparne la scadenza28.
- La lettera b vieta la concessione di prestiti attivi o il rifinanziamento di pre-
stiti privati o azionari concessi sotto forma di prestiti attivi. Restano ammessi gli apporti effettuati dal mutuatario sul proprio conto bancario per la costituzione di altre riserve di liquidità. Per quanto concerne i crediti bancari in essere, occorre evitare in particolare che con i crediti COVID-19 vengano effettuati ammortamenti o pagamenti di interessi straordinari. Gli ammortamenti e i pagamenti di interessi ordinari e conformi al contratto per crediti bancari in essere sono ammessi; in questo ambito limitato, i crediti bancari non sono considerati prestiti privati. È altresì ammesso il rimborso di prestiti a seguito di una disdetta straordinaria da parte della banca di un rapporto di credito che era in essere prima della conclusione dell’accordo o del contratto di credito ai sensi dell’ordinanza sulle fideiussioni solidali COVID-19. Ma anche in questo caso la condizione è l’utilizzazione del credito conforme allo scopo per il quale è stato concesso. Non soddisfano ad esempio questa condizione la disdetta straordinaria o il rimborso di un credito in essere finalizzati a una conversione del debito.
È tuttavia ammesso, come finora, il rifinanziamento degli scoperti di conto accumulati dal 23 marzo 2020 fino alla data di concessione del credito garantito secondo l’ordinanza sulle fideiussioni solidali COVID-19 presso il mutuante che concede il credito garantito secondo la suddetta ordinanza.
Dopo la concessione di un credito garantito non sono ammessi gli apporti effettuati dal mutuatario sotto forma di prestiti a un «cash pooling», poiché siffatti apporti provengono solitamente da un’eccedenza di liquidità. Ciò è contrario allo scopo perseguito dall’ordinanza sulle fideiussioni solidali COVID-19 e dal capoverso 1, cioè di permettere la concessione di crediti COVID-19 transitori in caso di problemi di scarsa liquidità.
La concessione di prestiti attivi ed il rimborso di prestiti ad altre società svizzere del gruppo, in particolare alle società madri, sono ammessi alla condizione che servano esclusivamente e siano necessari a permettere all’altra società svizzera del gruppo di adempiere i suoi obblighi preesistenti di pagamento di interessi e di ammortamento.
- La lettera c stabilisce che i prestiti di gruppo non possono essere riscattati
con i crediti garantiti ai sensi dell’ordinanza sulle fideiussioni solidali COVID-19. Un accordo di «cash pooling» non deve privare il mutuatario che ha ricevuto mezzi finanziari secondo l’ordinanza sulle fideiussioni solidali COVID-19 della possibilità di disporre autonomamente di tali mezzi. In
27 Cfr. Lukas Handschin, COVID-19-Kredit (eskript Lehrstuhl Handschin 2020), lett. b (consultabile all’indirizzo: https://eskript.ius.unibas.ch/de/rechnungslegungsrecht/gauswirkungen-der-corona-pandemie-auf-die-rechnungslegung/ii-covid-19-kredit/).
28 Cfr. Lukas Glanzmann, Ausgewählte Fragen im Zusammenhang mit Dividendenausschüttungen, in: Kunz et al. [ed.], Entwicklungen im Gesellschaftsrecht XII, Berna 2017, pag. 109; Mark Branson, Ausschüttung von Dividenden kritisch prüfen, NZZ del
26 marzo 2020, n. 72, pag. 7.