Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/37: Legge federale sui crediti concessi con fideiussione solidale in seguito al coronavirus (Legge sulle fideiussioni solidali Covid-19) · 47 pagine

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base alla lettera b rimangono invece salvi e quindi sono ammessi i pagamenti effettuati a seguito di impegni contrattuali preesistenti allo scopo di mantenere la continuità operativa, come in particolare i pagamenti ordinari a titolo di interessi o gli ammortamenti ordinari all’interno della struttura di un gruppo (ad es. da una filiale alla rispettiva società madre). In considerazione di quanto esposto in precedenza, i rimborsi di apporti a un «cash pooling» da parte del mutuatario sono ammessi soltanto in misura limitata, ossia quando si basano su impegni contrattuali preesistenti ordinari e sono esigibili.

- Lettera d: i crediti garantiti in virtù dell’ordinanza sulle fideiussioni solidali COVID-19 servono esclusivamente a garantire la liquidità del richiedente con sede in Svizzera. Qualsiasi trasferimento dei crediti garantiti mediante fideiussione a una persona all’estero collegata in qualche modo al richiedente, ad esempio nell’ambito di un «cash pooling», non è ammesso. In base alle lettere b e c rimangono invece salvi e quindi sono ammessi i pagamenti effettuati a seguito di impegni contrattuali preesistenti allo scopo di mantenere la continuità operatività, come in particolare i pagamenti ordinari a titolo di interessi o i pagamenti ordinari per le forniture e le prestazioni.

Le disposizioni del capoverso 2 mirano in generale a evitare il deflusso di liquidità non necessariamente indispensabile per la prosecuzione dell’attività dell’impresa e, in particolare, un utilizzo diretto o indiretto29 dei crediti COVID-19, sostanzialmente derivanti da fondi pubblici, per scopi diversi da quello previsto. Esse incentivano altresì il mutuatario ad ammortizzare rapidamente il proprio credito COVID-19 per godere nuovamente di tutte le libertà imprenditoriali.

Sin dall’emanazione dell’ordinanza sulle fideiussioni solidali COVID-19, il Consiglio federale ha volutamente rinunciato a vietare alle imprese mutuatarie di continuare a prevedere delle componenti variabili (bonus) nel proprio sistema retributivo. I crediti COVID-19 servono principalmente ad assicurare liquidità alle PMI. In questo segmento d’impresa i bonus di importo significativo hanno un ruolo secondario. I bonus possono potenzialmente essere pagati a tutti i lavoratori di un’impresa. Per i dividendi e gli apporti di capitale è invece stato possibile stabilire un legame chiaro con i soci (ad es. gli azionisti). Inoltre il divieto di pagare bonus solleverebbe altre questioni delicate in materia di diritto del lavoro, in quanto secondo la giurisprudenza del Tribunale federale molti lavoratori hanno diritto ai bonus se questi sono stati regolarmente corrisposti in passato30. Il Consiglio federale resta dunque del parere che il divieto di pagare bonus costituisca un’ingerenza sproporzionata nell’organizzazione interna delle imprese.

Il capoverso 3 stabilisce che il mutuante deve sempre escludere nel contratto concluso con il mutuatario l’impiego dei fondi secondo il capoverso 2, anche in caso di adeguamento del contratto di credito, ad esempio per quanto riguarda la durata dell’ammortamento (art. 3).

29 Impiego non necessariamente indispensabile di altre liquidità e sostituzione delle stesse con i crediti COVID-19. Le imprese e le persone che vi partecipano hanno l’obbligo di assicurare la liquidità in primo luogo con fondi propri. Questo richiede spesso un chiaro piano di rinuncia a determinati compiti o una chiara definizione delle priorità per quanto riguarda l’impiego dei mezzi finanziari.

30 Cfr. in merito Basler Kommentar, Obligationenrecht I (Portmann/Rudolph), art. 322d N 10.