Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/37: Legge federale sui crediti concessi con fideiussione solidale in seguito al coronavirus (Legge sulle fideiussioni solidali Covid-19) · 47 pagine
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L’articolo 6 capoverso 2 lettera b dell’ordinanza sulle fideiussioni solidali COVID-19 prevede un divieto parziale di effettuare investimenti. Secondo questa disposizione non è ammesso utilizzare i crediti garantiti mediante fideiussione per effettuare nuovi investimenti nelle immobilizzazioni, diversi dagli investimenti di sostituzione. Per contro, l’ordinanza sulle fideiussioni solidali COVID-19 ammette qualsiasi investimento finanziato con altri fondi, ad esempio il cashflow generato dall’impresa. La citata ordinanza non contiene quindi un divieto assoluto di effettuare investimenti. Tuttavia, il divieto di impiegare fondi provenienti dai crediti COVID-19 per fare nuovi investimenti non viene trasposto nel diritto ordinario (cfr. anche art. 27 cpv. 2 dell’avamprogetto). Non si vuole infatti limitare l’attività di investimento a lungo termine delle imprese, soprattutto in considerazione della difficile situazione macroeconomica attesa. A partire dall’entrata in vigore della presente legge sulle fideiussioni solidali COVID-19 i mutuatari devono pertanto poter effettuare qualsiasi investimento, anche se non si tratta di meri investimenti di sostituzione.
Art. 3 Durata della fideiussione solidale e ammortamento dei crediti
Il capoverso 1 riprende dall’ordinanza sulle fideiussioni solidali COVID-19 la durata quinquennale di ammortamento dei crediti COVID-19. Secondo il capoverso 2 il mutuatario ha in linea di principio l’obbligo di ammortizzare integralmente il credito COVID-19 entro cinque anni.
Se tale obbligo comporta gravi difficoltà per il mutuatario, il suddetto termine può essere prorogato. La nozione di «grave difficoltà» di cui al capoverso 3 deriva dal diritto fiscale (cfr. art. 90 della legge del 12 giugno 200931 sull’IVA e art. 166 della legge federale del 14 dicembre 199032 sull’imposta federale diretta). Contrariamente all’articolo 13 capoverso 2 dell’ordinanza sulle fideiussioni solidali COVID-19, per la proroga del termine non è più prevista la limitazione a due anni. Il termine per l’ammortamento deve poter essere adeguatamente prorogato, ma al massimo di cinque anni, se in tal modo è possibile ridurre i rischi finanziari per la Confederazione. Questo avviene ad esempio quando, prorogando il termine di ammortamento e adeguando di conseguenza le rate di ammortamento, è possibile scongiurare il pericolo di un fallimento imminente del mutuatario e quindi un inadempimento più grave del credito. La proroga deve altresì essere basata su un piano di ammortamento che indichi le rate di ammortamento da pagare alla banca o a PostFinance SA e che deve essere inviato all’organizzazione che concede fideiussioni. Ai fini della proroga occorre quindi applicare una procedura strutturata e l’esito perseguito con questa misura (riduzione dei rischi finanziari) deve almeno essere reso credibile. In virtù dell’articolo 6 capoverso 2 lettera a il DEFR disciplina gli ulteriori dettagli relativi alle «gravi difficoltà» nella convenzione di diritto pubblico conclusa con l’organizzazione che concede fideiussioni.
Secondo il capoverso 3 la durata complessiva dell’ammortamento non può tuttavia essere superiore a dieci anni (finora sette anni). In tal modo si vuole evitare che la Confederazione corra il rischio di escussione della fideiussione durante un periodo sul quale non ha alcuna influenza. La scadenza decennale permette di creare un equilibrio tra l’obiettivo di evitare la disgregazione del substrato economico e il legittimo interesse della Confederazione a una pianificazione finanziaria gestibile nel tempo. La scadenza decennale corrisponde anche all’attuale termine di cui
31 RS 641.20
32 RS 642.11