Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/37: Legge federale sui crediti concessi con fideiussione solidale in seguito al coronavirus (Legge sulle fideiussioni solidali Covid-19) · 47 pagine

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all’articolo 6 capoverso 1 dell’ordinanza del 12 giugno 201533 sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese.

La proroga non può avvenire contro la volontà del mutuante. Occorre pertanto il consenso del mutuante, del mutuatario e dell’organizzazione che concede fideiussioni. In caso di escussione della fideiussione, all’organizzazione che concede fideiussioni e al mutuatario restano sempre le possibilità previste dall’articolo 8.

Art. 4 Interessi

I capoversi 1 e 2 fissano i tassi di interesse per entrambe le tipologie di credito COVID-19 e il meccanismo di adeguamento annuo degli interessi agli sviluppi del mercato. Tale disposizione è stata ripresa senza apportarvi modifiche dall’articolo 13 dell’ordinanza sulle fideiussioni solidali COVID-19.

I tassi di interesse vigenti sono il risultato delle intense trattative intercorse tra la Confederazione e le banche mutuanti nel marzo 2020. La loro modifica si ripercuoterebbe sul sistema di fideiussione del credito COVID-19, attualmente equilibrato e ben funzionante, e comporterebbe l’adeguamento unilaterale con effetto retroattivo di molti contratti di credito di diritto privato.

Tali prescrizioni in materia di interessi fanno sì che attualmente il mutuatario possa beneficiare di condizioni di credito molto interessanti. Al tempo stesso occorre tenere presente che il contesto dei tassi di interesse potrebbe mutare durante il periodo pluriennale di validità dei crediti COVID-19 e che pertanto si rende comunque necessario un meccanismo di adeguamento. Il capoverso 2 prevede che il Consiglio federale adegui i tassi d’interesse agli sviluppi di mercato una volta all’anno. A tal fine esso si orienta, tra l’altro, al tasso di riferimento della BNS. Al momento è tuttavia plausibile che il tasso d’interesse secondo il capoverso 1 lettera a resti invariato per molti anni allo 0,0 per cento. Fintantoché l’economia svizzera rimarrà in una fase di recessione a causa delle conseguenze dell’epidemia di COVID-19, i tassi d’interesse correnti non dovrebbero subire cambiamenti sostanziali.

Se il tasso d’interesse venisse fissato allo 0,0 per cento senza possibilità di aggiustamento, vi sarebbe il rischio che, in caso di variazione del contesto dei tassi d’interesse, le banche mutuanti si vedano costrette a esercitare una maggiore pressione sui mutuatari per il rimborso del credito e a escutere fideiussioni per un importo significativo a seguito di arretrati o di inadempienze. Ciò non sarebbe nell’interesse né delle imprese coinvolte né della Confederazione.

Contrariamente a quanto previsto dall’articolo 13 capoverso 4 dell’ordinanza sulle fideiussioni solidali COVID-19, non sarà più il DFF ma il Consiglio federale, su richiesta del DFF, a decidere l’eventuale adeguamento dei tassi d’interesse agli sviluppi di mercato. Si allarga in tal modo la cerchia delle unità amministrative o dei dipartimenti partecipanti, il che rafforza la legittimazione politica di un eventuale aumento dei tassi d’interesse. Il DFF consulta inoltre preventivamente le banche che partecipano al sistema di fideiussione del credito COVID-19.

33 RS 951.251