Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/37: Legge federale sui crediti concessi con fideiussione solidale in seguito al coronavirus (Legge sulle fideiussioni solidali Covid-19) · 47 pagine
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2.3 Sezione 3: Compiti delle organizzazioni che concedono fideiussioni
Art. 5 Compiti delle organizzazioni che concedono fideiussioni
Dal capoverso 1 si evince che i compiti delle organizzazioni che concedono fideiussioni sono definiti nella legge (segnatamente all’art. 7 seg.) e nella convenzione di diritto pubblico di cui all’articolo 6. Un ruolo centrale nella prevenzione, nella lotta e nel perseguimento degli abusi è assunto, oltre che dal DFF, dalle organizzazioni che concedono fideiussioni (cfr. n. 1.3 e art. 10).
Secondo il capoverso 2 lettera a l’organizzazione che concede fideiussioni può adottare tutte le misure necessarie per chiarire i casi sospetti di abuso, in particolare interpellando tutte le parti coinvolte (cfr. anche art. 11). In virtù della lettera b nell’adempiere i propri compiti l’organizzazione che concede fideiussioni può avviare e condurre autonomamente procedimenti civili e penali davanti alle autorità di perseguimento penale e ai tribunali competenti. Nella convenzione di diritto pubblico citata si precisano le condizioni necessarie per sporgere una denuncia penale (art. 6 cpv. 2 lett. f in combinato disposto con l’art. 26 cpv. 2). La lettera c chiarisce inoltre che le organizzazioni che concedono fideiussioni hanno, in qualità di accusatori privati, tutti i diritti e gli obblighi ai sensi degli articoli 118 e seguenti del Codice di procedura penale (CPP)34.
Secondo il capoverso 3 l’organizzazione che concede fideiussioni esercita la propria attività con tutta la diligenza necessaria ed è tenuta a tutelare in buona fede gli interessi della Confederazione. In particolare essa tutela anche gli interessi finanziari della Confederazione e si adopera per ridurre al minimo le perdite. L’obbligo di diligenza e di fedeltà si concretizza nella convenzione di diritto pubblico tra il DEFR e ciascuna organizzazione che concede fideiussioni (art. 6), nonché in diverse disposizioni della legge (in particolare art. 9 cpv. 1, 11 cpv. 4, 12 cpv. 2 e 15 cpv. 3).
Art. 6 Convenzione della Confederazione con le organizzazioni che conce-
dono fideiussioni
La presente disposizione corrisponde ampiamente all’articolo 16 dell’ordinanza sulle fideiussioni solidali COVID-19. Essa prescrive al DEFR di disciplinare in una convenzione di diritto pubblico la collaborazione con le quattro organizzazioni che concedono fideiussioni e i loro diritti e doveri in relazione ai crediti COVID-19 garantiti. Le convenzioni vigenti relative all’attuale collaborazione possono essere adeguate oppure se ne possono concludere delle nuove.
L’elenco di cui al capoverso 2 non contiene più la lettera d dell’articolo 16 capoverso 2 dell’ordinanza sulle fideiussioni solidali COVID-19, che riguarda i doveri di diligenza delle organizzazioni che concedono fideiussioni per quanto riguarda la sostenibilità delle spese e quindi la solvibilità dei mutuatari. Una volta che si è conclusa la concessione dei crediti, questa disposizione non è più necessaria. Anche la lettera f del citato articolo relativa alla liquidazione delle pretese di regresso non figura più distintamente nell’elenco, in quanto è implicita nelle nuove lettere a e h.
La lettera f prevede ora che il DEFR definisca in dettaglio, insieme alle organizzazioni che concedono fideiussioni, il diritto di sporgere una denuncia penale secondo
34 RS 312.0