Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/37: Legge federale sui crediti concessi con fideiussione solidale in seguito al coronavirus (Legge sulle fideiussioni solidali Covid-19) · 47 pagine
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l’articolo 26 capoverso 2. Occorre in particolare stabilire quando le organizzazioni che concedono fideiussioni devono sporgere denuncia.
Conformemente alle lettere g, h, i e j, il DEFR e l’organizzazione che concede fideiussioni devono ora disciplinare i dettagli relativi al consenso alla postergazione del credito e al pagamento anticipato delle fideiussioni, alla gestione dei crediti trasferiti all’organizzazione che concede fideiussioni e alle prescrizioni imposte ai mutuanti in merito all’obbligo di informazione nei confronti dell’organizzazione che concede fideiussioni.
Come finora, le convenzioni tra il DEFR e le quattro organizzazioni che concedono fideiussioni sono accessibili al pubblico.
2.4 Sezione 4: Gestione, sorveglianza e disbrigo delle pratiche relative alle fideiussioni solidali nonché prevenzione, lotta e perseguimento degli abusi
Art. 7 Postergazione del credito e pagamento anticipato della fideiussione
solidale
Non è opportuno prevedere in generale una postergazione automatica per tutti i crediti COVID-19. Ne conseguirebbe che fondi pubblici per un ammontare complessivo di 15 miliardi di franchi circa avrebbero nella graduatoria (art. 219 della legge federale dell’11 aprile 188935 sulla esecuzione e sul fallimento, LEF) una posizione meno favorevole rispetto ai crediti privati collocati in terza classe. Il fallimento del mutuatario equivarrebbe di fatto a una perdita totale dei fondi.
L’articolo 7 disciplina la postergazione per entrambe le tipologie di credito COVID-
19. Secondo il capoverso 1 l’organizzazione che concede fideiussioni può acconsentire a una postergazione parziale o totale del mutuante. Se il credito è stato ceduto (segnatamente per il rifinanziamento da parte della BNS [art. 20–22]), il mutuante non può dichiararne la postergazione. Le postergazioni di credito sono ammesse nell’ambito di una procedura concordataria, di un risanamento finanziario extragiudiziale finalizzato al proseguimento delle attività essenziali dell’impresa e di una liquidazione iscritta nel registro di commercio.
Per «risanamento finanziario extragiudiziale» si intende in particolare quello che il debitore effettua insieme al creditore. Si tratta pertanto di risanamenti strutturati con la partecipazione di terzi. Per «parte essenziale dell’impresa» si intende che il risanamento consente anche la vendita di determinati attivi (ad es. un impianto di produzione, diversi autocarri o la partecipazione a una filiale) al fine di procurarsi liquidità o accelerare la ripresa dell’azienda.
Le condizioni di cui al capoverso 2 lettere a–c devono sempre essere soddisfatte. Per tali condizioni il Consiglio federale si è basato sul vigente articolo 59 capoverso 6 della legge del 21 marzo 200336 sulla promozione dell’alloggio. La postergazione del credito dell’organizzazione che concede fideiussioni deve far parte di un piano chiaro (lett. a) e ridurre i rischi finanziari per la Confederazione (lett. b), fermo restando che occorre sempre trovare il giusto equilibrio tra i fattori positivi e negati-
35 RS 281.1
36 RS 842