Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/37: Legge federale sui crediti concessi con fideiussione solidale in seguito al coronavirus (Legge sulle fideiussioni solidali Covid-19) · 47 pagine
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vi per la Confederazione (cfr. anche art. 3). Deve esserci un certo equilibrio anche nei sacrifici37 (lett. c n. 1 e 2); il debitore o il terzo deve mettere a disposizione capitale proprio o di terzi di entità considerevole oppure rinunciare in misura considerevole ai crediti.
Il capoverso 3 prevede la possibilità di un pagamento anticipato della fideiussione. Un siffatto pagamento della fideiussione, con il relativo trasferimento del credito, può rivelarsi necessario quando il mutuante desidera porre fine al rapporto di credito e l’organizzazione che concede fideiussioni ritiene che in tal modo si possano comunque ridurre i rischi finanziari per la Confederazione. Può quindi essere opportuno in vista di un risanamento durevole del mutuatario.
Secondo il capoverso 4 il Consiglio federale può emanare prescrizioni per uniformare la prassi delle organizzazioni che concedono fideiussioni o per tutelare i propri interessi. Questo si renderebbe necessario, ad esempio, se le organizzazioni che concedono fideiussioni, disattendendo le disposizioni di legge o le convenzioni concluse con il DEFR (art. 6 cpv. 2 lett. g), stabilissero una prassi troppo permissiva o contraddittoria circa la postergazione del credito o il pagamento anticipato della fideiussione.
Art. 8 Gestione dei crediti trasferiti all’organizzazione che concede fi-
deiussioni
Se il mutuante escute la fideiussione, il credito è trasferito per l’importo corrispondente, tramite cessione legale, all’organizzazione che concede fideiussioni (surrogazione secondo l’art. 507 seg. CO38).
Secondo il capoverso 1 nel gestire il credito che le è stato trasferito l’organizzazione che concede fideiussioni è tenuta ad adottare tutte le misure necessarie per recuperare l’importo versato. Essa deve far valere le relative pretese patrimoniali, in particolare quelle derivanti dal diritto di regresso di cui all’articolo 507 CO. L’organizzazione che concede fideiussioni deve inoltre respingere eventuali pretese ingiustificate di terzi, ad esempio una richiesta di risarcimento ingiustificata. A essa spetta gestire gli attestati di carenza di beni e di insufficienza del pegno. Come finora, essa può vendere i crediti a terzi alle usuali condizioni di mercato. Nei casi complessi non è auspicabile, in particolare in considerazione delle risorse necessarie, che sia direttamente l’organizzazione che concede fideiussioni a condurre il processo per il recupero del credito; in tali circostanze sarà tenuta a ricorrere a terzi (art. 9).
Il capoverso 2 rinvia alla postergazione del credito di cui all’articolo 7 capoverso 2. L’organizzazione che concede fideiussioni può acconsentire a una postergazione parziale o integrale del credito anche dopo l’escussione della fideiussione, naturalmente ora senza l’intervento del mutuante.
Se nel caso concreto questa postergazione è considerata inadeguata, in particolare non presenta alcun vantaggio o quasi nessun vantaggio ai fini di un risanamento durevole del mutuatario, conformemente al capoverso 3 l’organizzazione che con-
37 Questo elemento figura anche nel messaggio del 27 febbraio 2002 concernente la promozione di un’offerta di alloggi a pigioni e prezzi moderati, in merito all’art. 59 cpv. 6 LPrA (FF 2002 2543, 2595 seg.): «…, la rinuncia sostanziale ai crediti anche da parte di altri creditori interessati. Infine... esige che i proprietari utilizzino nuove risorse proprie per questi risanamenti. … intendono garantire che, nei casi di risanamenti, vi sia un certo equilibrio nei sacrifici sopportati dagli investitori.»
38 Cfr. Heinrich Honsell, Schweizerisches Obligationenrecht, Besonderer Teil, 10a ed., Berna 2017, pag. 445 seg.