Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/37: Legge federale sui crediti concessi con fideiussione solidale in seguito al coronavirus (Legge sulle fideiussioni solidali Covid-19) · 47 pagine

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cede fideiussioni può, se sono soddisfate le condizioni di cui all’articolo 7 capoverso 2, rinunciare parzialmente al proprio credito.

Il capoverso 4 consente all’organizzazione che concede fideiussioni di partecipare nell’ambito di una procedura concordataria secondo gli articoli 293 e seguenti LEF39, alle spese per l’onorario del commissario per un importo fino a 50 000 franchi. In tal modo si vuole evitare che una procedura concordataria opportuna per un mutuatario di un credito COVID-19 si risolva in un insuccesso già nella fase iniziale e che venga dichiarato il fallimento del mutuatario. In questo modo, con un importo relativamente basso, la Confederazione può fornire un contributo importante al risanamento di imprese risanabili.

Il mutuatario deve presentare all’organizzazione che concede fideiussioni una richiesta di assunzione delle spese, in merito alla quale bisogna decidere per quanto possibile prima di inoltrare la domanda di concordato. Il pagamento al commissario può essere effettuato immediatamente dopo la decisione relativa all’anticipo delle spese da parte del giudice del concordato. Infine, occorre evidenziare che le spese del mutuatario assunte in questo ambito dall’organizzazione che concede fideiussioni non devono essere rimborsate; esse sono considerate spese amministrative ai sensi dell’articolo 15.

Perché la richiesta sia accolta, i rischi finanziari per la Confederazione non devono aumentare in modo significativo a seguito dell’assunzione delle spese per l’onorario del commissario (lett. a). Questo significa che in particolare il rimborso dell’importo di credito scoperto non deve essere compromesso dalla moratoria concordataria in misura maggiore rispetto a una procedura di fallimento. Il mutuatario non deve presentare un’eccedenza di debiti già prima del 31 dicembre 2019, ossia prima della crisi dovuta al COVID-19 (lett. b).

Il capoverso 5 si basa sull’articolo 59 capoverso 3 della legge federale del 7 ottobre 200540 sulle finanze della Confederazione e attua il principio dell’adeguatezza dell’azione di regresso dell’organizzazione che concede fideiussioni contro il mutuatario. La lettera a stabilisce la possibilità per l’organizzazione che concede fideiussioni di rinunciare a far valere un credito che le è stato trasferito. Secondo le lettere b e c l’organizzazione che concede fideiussioni può inoltre accettare un concordato con il mutuatario o cedere a quest’ultimo attestati di carenza di beni e di insufficienza del pegno al di sotto del valore nominale.

Il DEFR e l’organizzazione che concede fideiussioni disciplinano ulteriori dettagli relativi alla gestione dei crediti secondo l’articolo 8 nella rispettiva convenzione conformemente all’articolo 6 capoverso 2 lettera h. Inoltre il capoverso 6, come l’articolo 7 capoverso 4, consente al Consiglio federale di emanare prescrizioni, sulla base delle conoscenze acquisite in materia di gestione dei crediti, al fine di uniformare la prassi delle organizzazioni che concedono fideiussioni o di tutelare gli interessi della Confederazione.

Art. 9 Ricorso a terzi da parte dell’organizzazione che concede fideiussioni

Le quattro organizzazioni che concedono fideiussioni non dispongono di strutture per poter far fronte autonomamente alle operazioni di massa come quelle dei circa 128 000 crediti COVID-19 garantiti. Per questo il capoverso 1 prevede esplicita-

39 RS 281.1

40 RS 611.0