Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/37: Legge federale sui crediti concessi con fideiussione solidale in seguito al coronavirus (Legge sulle fideiussioni solidali Covid-19) · 47 pagine

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mente il ricorso a terzi alle condizioni di mercato usuali. Ad esempio, per la gestione dei crediti trasferiti alle organizzazioni che concedono fideiussioni, per le attività di incasso, nonché per i servizi di revisione e per la consulenza legale è pertanto possibile ricorrere a persone e imprese esterne. Un ulteriore aumento dell’organico delle organizzazioni che concedono fideiussioni sembra meno opportuno poiché il personale aggiuntivo potrebbe essere assunto soltanto per un periodo limitato e dovrebbe inoltre essere istruito. Le organizzazioni che concedono fideiussioni devono tuttavia poter reagire immediatamente visto che soprattutto nei primi anni si prevede un numero elevato di escussioni delle fideiussioni (cfr. n. 3.1.1).

L’organizzazione che concede fideiussioni resta tuttavia responsabile nei confronti della Confederazione dell’adempimento diligente dei propri compiti (art. 5 cpv. 3). Per questa ragione essa deve scegliere, istruire e sorvegliare con cura i terzi. Nella convenzione di diritto pubblico conclusa con l’organizzazione che concede fideiussioni, il DEFR disciplina inoltre i dettagli relativi alle modalità del ricorso a terzi (art. 6 cpv. 2 lett. a). Per determinate attività può altresì escludere totalmente o parzialmente il ricorso a terzi.

Per poter adempiere i propri compiti, i terzi incaricati hanno bisogno dei dati personali e delle informazioni delle organizzazioni che concedono fideiussioni. Il capoverso 2 stabilisce pertanto che le organizzazioni che concedono fideiussioni possono mettere a disposizione dei terzi tutti i dati personali e le informazioni di cui essi necessitano per adempiere i loro compiti (art. 11). L’organizzazione che concede fideiussioni impone inoltre ai terzi gli obblighi di mantenimento del segreto cui essa stessa è sottoposta.

Conformemente all’articolo 18 capoverso 2 dell’ordinanza del 12 giugno 201541 sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese, i contratti tra l’organizzazione che concede fideiussioni e i terzi sono già a disposizione della SECO nell’ambito dell’attività di controllo e sorveglianza che quest’ultima svolge. In tal modo, la SECO può verificare anche le condizioni alle quali si ricorre a terzi. Questo è importante, in quanto il ricorso a terzi si ripercuote direttamente sulle spese amministrative delle organizzazioni che concedono fideiussioni che deve sostenere la Confederazione (art. 15).

Art. 10 Prevenzione, lotta e perseguimento degli abusi

Ai fini della prevenzione, della lotta e del perseguimento degli abusi (cfr. n. 1.3), il DEFR collabora strettamente con il DFF, altri servizi competenti della Confederazione (segnatamente l’Amministrazione federale delle contribuzioni, AFC), il CDF e le quattro organizzazioni che concedono fideiussioni. Anche l’ampio scambio di dati personali e informazioni secondo l’articolo 11 ha questo scopo.

Il DEFR disciplina il coinvolgimento dell’organizzazione che concede fideiussioni nella prevenzione, nella lotta e nel perseguimento degli abusi anche nella convenzione di diritto pubblico (art. 6 cpv. 2 lett. i).

Art. 11 Trattamento, collegamento e comunicazione di dati personali e

informazioni

L’esonero dall’osservanza del segreto bancario, fiscale, d’ufficio e delle revisioni avviene già all’atto della richiesta di un credito COVID-19 (art. 12 dell’ordinanza

41 RS 951.251