Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/37: Legge federale sui crediti concessi con fideiussione solidale in seguito al coronavirus (Legge sulle fideiussioni solidali Covid-19) · 47 pagine

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sulle fideiussioni solidali COVID-19 in combinato disposto con l’allegato 2, contratto di credito COVID-19, fine del modulo o l’allegato 3, contratto di fideiussione,

n. 5).

L’ampio scambio di informazioni e di dati personali è imprescindibile in considerazione del sistema, al quale partecipano più soggetti, dei crediti garantiti con fondi pubblici per un ammontare di 15 miliardi di franchi circa, nonché per prevenire e perseguire gli abusi.

Nel capoverso 1 il CDF viene ora citato esplicitamente. Pur sottolineando l’importanza del CDF e dei suoi compiti nell’ambito del sistema di fideiussione del credito COVID-19, la disposizione ha un effetto meramente dichiarativo. Finora il CDF poteva essere annoverato tra le autorità federali competenti (ad es. SECO, Ufficio federale di statistica, AFC e AFF). La comunicazione dei dati (chiamata finora in modo improprio scambio) contempla tutt’ora anche il trattamento e il collegamento dei dati (compresi quelli statistici), in particolare da parte del CDF (cfr. n. 1.3).

Il trattamento, il collegamento e la comunicazione si limitano tuttavia ai dati personali e alle informazioni che occorrono per l’adempimento dei compiti delle parti coinvolte. Al momento non si ritiene necessaria una comunicazione diretta dei dati personali e delle informazioni tra i mutuanti. Le informazioni sono destinate in primo luogo alle quattro organizzazioni che concedono fideiussioni.

Nello specifico i dati personali e le informazioni comprendono i dati relativi alle persone fisiche e alle persone giuridiche. Attualmente è pendente in Parlamento un progetto di revisione della legge sulla protezione dei dati (cfr. numero dell’oggetto 17.059), che intende limitare la nozione di dati personali ai dati di persone fisiche (art. 1 e 2 cpv. 1 D-LPD). Questo aspetto non ha però alcuna ripercussione sul contenuto del presente scambio di dati e di informazioni. Idealmente il tenore delle diverse leggi federali sarà armonizzato in una data successiva, che al momento non può essere determinata. Questa armonizzazione non è però indispensabile dal punto di vista materiale.