Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/4: Pacchetto di ordinanze agricole 2020 · 246 pagine

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Ordinanza sui miglioramenti strutturali nell’agricoltura

Onde assicurare un trattamento rapido delle domande, i Cantoni sono invitati a trasmettere elettronicamente i dati pertinenti utilizzando il sistema d’informazione della Confederazione eMapis, anche in caso di aiuto combinato (contributo e credito di investimento).

Articolo 24 lettera d

La lettera d è modificata onde tener conto della nuova numerazione dettata dalla revisione totale dell’articolo 19.

Articolo 25 capoverso 2 lettera d

In caso di aiuto combinato, il fascicolo della domanda deve contenere la documentazione tecnica correlata alla concessione di un credito di investimento, da inoltrare in formato elettronico. Non è più richiesto il foglio di notifica.

Articolo 28a capoverso 2ter

Per consentire uno sviluppo più dinamico, il processo di attuazione è reso flessibile. Nella fase di attuazione possono essere autorizzati nuovi sottoprogetti anche se questo comporta un incremento del contributo federale massimo con conseguente integrazione della convenzione. I sottoprogetti devono apportare comprovatamente un valore aggiunto al progetto globale, inserirsi nell’approccio globale e adempiere le condizioni di cui all’articolo 11 capoverso 3 per il progetto globale. La pianificazione dettagliata del nuovo sottoprogetto non beneficia di alcun sostegno finanziario. La realizzazione nell’ambito della durata di attuazione concordata in origine è obbligatoria.

Articolo 30 capoverso 1 seconda frase

Il limite minimo per pagamenti parziali è stralciato, consentendo ai Cantoni di sfruttare meglio il loro credito di pagamento.

Articolo 31

I Cantoni possono concedere autorizzazioni di inizio anticipato dei lavori o di acquisti anticipati nei fascicoli riguardanti un sostegno soltanto mediante crediti di investimento. L’accordo preliminare della Confederazione è stralciato. In ogni capoverso si precisa che ci si riferisce soltanto ai contributi.

Articolo 32 capoverso 3

L’importo limite per i maggiori costi che richiedono un’approvazione da parte dell’UFAG è raddoppiato se per essi è richiesto un contributo. Ciò equivale a uno sgravio dal profilo amministrativo per i Cantoni.

Articolo 34

La nuova formulazione dell’articolo chiarisce i compiti dell’UFAG nel quadro della sua attività di alta vigilanza e quali misure può adottare.

Articolo 35 capoverso 1 lettera b e capoverso 5

Il mancato rispetto delle condizioni di cui all’articolo 3 (dimensione dell’azienda) non deve essere considerato come una modifica di destinazione, bensì come l’inadempimento di una condizione o di un onere conformemente all’articolo 39 capoverso 1 lettera c.

Il capoverso 5 è adeguato per tener conto delle durate di utilizzazione previste all’articolo 37 capoverso 6.

Articolo 37 capoverso 6 lettera e

La durata di utilizzazione di provvedimenti che contribuiscono al conseguimento di obiettivi ecologici e all’adempimento delle esigenze della protezione del paesaggio è fissata a 10 anni. Si considera che le misure in questione comportano la necessità di realizzare notevoli installazioni.

Articolo 39 capoverso 1 lettera e