Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/4: Pacchetto di ordinanze agricole 2020 · 246 pagine
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Ordinanza sui miglioramenti strutturali nell’agricoltura
Il calcolo dell’utile avviene indipendentemente dalle disposizioni della legge sul diritto fondiario rurale. I valori d’imputazione sono stabiliti nell’OIMSC.
Articolo 40 capoverso 2
Questa disposizione è trasferita all’articolo 34 capoverso 2. Il capoverso è quindi abrogato.
Articolo 42 capoverso 1 lettera e, nonché capoverso 2
In generale si tratta di provvedimenti poco rilevanti e pertanto si rinuncia all’obbligo di menzione nel registro fondiario. La menzione è sostituita da una dichiarazione del proprietario dell’opera con la quale questi si impegna a rispettare il divieto di modificare la destinazione nonché gli obblighi di gestione e di manutenzione, l’obbligo di restituzione e altri eventuali condizioni e oneri.
Articolo 44 capoverso 1 lettera f
È conferita la possibilità di assegnare crediti di investimento per i provvedimenti che contribuiscono al conseguimento di obiettivi ecologici e all’adempimento delle esigenze della protezione del paesaggio.
Articolo 45a capoverso 3
Conformemente all’articolo 2 capoverso 5 LAgr, la Confederazione deve provvedere a non favorire una distorsione della concorrenza ai danni dell’attività artigianale e industriale. L’importo del sostegno a favore di installazioni ed edifici collettivi destinati alla trasformazione, allo stoccaggio e alla commercializzazione di prodotti agricoli regionali non è limitato. I progetti di piccole aziende artigianali devono poter beneficiare di un sostegno equivalente a quello previsto per i progetti realizzati da raggruppamenti di produttori agricoli.
Articolo 46
L’articolo è oggetto di revisione totale. Le modifiche prevedono che l’importo del credito di investimento massimo che possa essere assegnato sia identico in tutte le zone del catasto agricolo. È limitato a 9000 franchi per UBG per l’elemento «stalla». Il sostegno a elementi quali rimesse, fienili e silo è fissato sulla base di un programma delle disposizioni computabile. Non è più limitato in funzione di un importo massimo per UBG. La realizzazione di questi volumi è sostenuta indipendentemente dal numero di UBG detenute nel nuovo edificio.
Articolo 51 capoverso 7
In seguito alla modifica dell’articolo 19 capoverso 2 occorre sopprimere il rimando.
Articolo 53 capoversi 3 e 4
L’UFAG rinuncia al suo diritto di ricorso in virtù dell’articolo 166 capoverso 3 LAgr. In compenso i Cantoni trasmettono elettronicamente i dati pertinenti utilizzando il sistema d’informazione della Confederazione eMapis.
Articolo 55 capoverso 1
Il termine di approvazione dei crediti di investimento inizia il giorno il cui è stato trasmesso elettronicamente il fascicolo completo.
Articolo 56
I Cantoni possono concedere autorizzazioni di inizio anticipato dei lavori o di acquisti anticipati nei fascicoli riguardanti un sostegno soltanto mediante crediti di investimento. L’accordo preliminare della Confederazione è stralciato.
Articolo 58 capoverso 2
I Cantoni hanno la possibilità di ordinare la costituzione di cartelle ipotecarie registrali a titolo di garanzia dei crediti di investimento.