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Consultazione 2020/43: Revisione parziale della legge federale sulla circolazione stradale, della legge sulle multe disciplinari e di otto ordinanze · 3 pagine

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Ordinanza sulle norme della circolazione stradale RU 20xx

Art. 42 cpv. 4

4I conducenti di ciclomotori e i conducenti di risciò elettrici la cui larghezza non supera 1,00 m devono conformarsi alle norme per i ciclisti. Devono inoltre rispettare le velocità massime generali e quelle segnalate.

Art. 58 cpv. 6

6I dispositivi pieghevoli o retraibili per ridurre la resistenza aerodinamica (art. 38 cpv. 1 lett. s OETV2) che sporgono sul retro del veicolo oltre la lunghezza massima autorizzata devono essere retratti su strade su cui la velocità segnalata è di 50 km/h o inferiore.

Art. 59a cpv. 2

2Un sistema OBD è riconosciuto nel caso dei seguenti autoveicoli:

a. autoveicoli leggeri equipaggiati di motore ad accensione comandata che soddisfano almeno le prescrizioni sui gas di scarico Euro 3, esclusi gli autofurgoni della classe N2;

b. autoveicoli leggeri equipaggiati di motore ad accensione per compressione che soddisfano almeno le prescrizioni sui gas di scarico Euro 4, esclusi gli autofurgoni della classe N2;

c. autofurgoni della classe N2 e autoveicoli pesanti che soddisfano almeno le prescrizioni sui gas di scarico Euro 4 e immatricolati per la prima volta dopo il 30 settembre 2006.

Art. 65 cpv. 5 e 6

5In caso di veicoli a motore pesanti dotati di cabina del conducente aerodinamica allungata o di serbatoi di idrogeno per l’alimentazione (art. 94 cpv. 1terOETV3) possono essere superate le lunghezze di cui al capoverso 1 lettere a ed e, purché non risulti una capacità di carico maggiore e siano rispettate le condizioni relative al percorso circolare di cui all’articolo 65a.

6In caso di autotreni dotati di cabina del conducente aerodinamica allungata o di serbatoi di idrogeno per l’alimentazione può essere superata la lunghezza di cui all’articolo 9 capoverso 1 LCStr, purché non risulti una capacità di carico maggiore e siano rispettate le condizioni relative al percorso circolare di cui all’articolo 65a.

Art. 67 cpv. 1tere 1quater

1terIl peso effettivo dei veicoli di cui al capoverso 1 lettere b–d ed e a propulsione alternativa (art. 9a cpv. 1 OETV4) può essere aumentato del peso aggiuntivo necessario per il sistema di propulsione alternativa, ma al massimo di 1 t, e per i veicoli a emissioni zero (art. 9a cpv. 2 OETV) al massimo di 2 t.

2 RS 741.41

3 RS 741.41

4 RS 741.41