Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/45: Modifica della legge federale sull'assicurazione malattie (misure di contenimento dei costi - 2° pacchetto) · 96 pagine
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6.2 Punti essenziali dellʼavamprogetto
6.2.1 La normativa proposta Obiettivo
Il modello proposto, che prevede la fissazione di un obiettivo, si basa su un approccio ampiamente decentrato. La posizione di forza dei Cantoni rispecchia la loro competenza primaria per il settore sanitario e consente di adottare soluzioni adeguate alle situazioni, tenendo conto al contempo degli interessi dei pazienti, degli assicurati e della società intera.
Al fine di consentire un’introduzione la più snella possibile, lʼattuale ripartizione delle competenze va lasciata, nei limiti del possibile, invariata. Lʼobiettivo non intacca il carattere dellʼassicurazione obbligatoria, che garantisce lʼassunzione dei costi delle prestazioni obbligatorie a prescindere dai mezzi disponibili, né il sistema della concorrenza regolamentata. Occorre evitare razionamenti di prestazioni efficaci, appropriate ed economiche. A tal fine sono previste misure di accompagnamento, come un monitoraggio della qualità in tempo reale (cfr. art. 54 AP-LAMal).
Fissazione degli obiettivi di costo e misure correttive
Il modello proposto per fissare i vari obiettivi e misure correttive può essere riassunto in quattro fasi.
In primo luogo, il Consiglio federale fissa, su raccomandazione di una commissione consultiva, un obiettivo di crescita complessiva dei costi (obiettivo di costo nazionale globale), che si orienti allʼevoluzione dei volumi e dei prezzi giustificata dal profilo medico ed economico. A tal fine occorre tener conto di grandezze macroeconomiche come lʼevoluzione economica e importanti fattori dʼinfluenza, come lʼevoluzione demografica e il progresso della tecnica medica.
Applicando gli stessi criteri, il Consiglio federale raccomanda a ciascun singolo Cantone un obiettivo di costo specifico, che tiene conto in particolare della relativa evoluzione demografica. Il Consiglio federale fissa anche un margine di tolleranza (uniforme per tutti i Cantoni) vincolante al di sopra delle sue raccomandazioni specifiche per Cantone. Il Consiglio federale formula inoltre raccomandazioni per la ripartizione tra le singole categorie di costi.
In secondo luogo, ogni Cantone fissa un obiettivo di costo complessivo cantonale entro il margine di tolleranza vincolante oltre la raccomandazione della Confederazione, dopo aver consultato opportunamente gli attori interessati (fornitori di prestazioni e assicuratori). Spetta ai Cantoni stabilire le modalità concrete di tale consultazione. Se un Cantone non fissa un obiettivo corrispondente a questi requisiti entro il termine previsto, si applicano le raccomandazioni della Confederazione senza alcun margine di tolleranza.
In terzo luogo, ogni Cantone ripartisce, con la partecipazione degli attori interessati, lʼobiettivo di costo complessivo cantonale tra le categorie di costi definite dal Consiglio federale. I Cantoni sono sostanzialmente liberi nel