Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/45: Modifica della legge federale sull'assicurazione malattie (misure di contenimento dei costi - 2° pacchetto) · 96 pagine
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decidere questa ripartizione, a patto di rispettare lʼobiettivo di costo complessivo cantonale (incluso il margine di tolleranza). Possono anche suddividere ulteriormente le categorie di costi definite dal Consiglio federale, sempre coinvolgendo i fornitori di prestazioni e gli assicuratori.
In quarto luogo, l’avamprogetto contempla due varianti per le misure atte a correggere il mancato raggiungimento di un obiettivo: nella prima, meno vincolante, in caso di superamento dellʼobiettivo i Cantoni (e, nella sua sfera di competenza, la Confederazione) possono adottare misure, ma non sono tenuti a farlo. Nella seconda variante, più vincolante, in caso di superamento dellʼobiettivo i Cantoni (e, nella sua sfera di competenza, la Confederazione) sono invece tenuti – al termine di un periodo transitorio – ad adottare misure correttive. Neppure in questo caso, tuttavia, sono previsti automatismi e i Cantoni possiedono un ampio margine di manovra.
A ordinare le misure correttive sono i governi cantonali. L’adozione delle misure correttive relative alle categorie di costi di competenza della Confederazione (prestazioni di cui allʼarticolo 52 LAMal e quelle oggetto di convenzioni tariffali valide in tutta la Svizzera stipulate dai partner tariffali secondo lʼarticolo 46 capoverso 4 LAMal – escluse le convenzioni che prevedono soltanto una struttura tariffale unitaria a livello nazionale) spetta al DFI.
In linea di principio, le misure correttive sono costituite da adeguamenti delle convenzioni tariffali. Gli adeguamenti spettano in primo luogo ai partner tariffali stessi. Se questi ultimi non adempiono a tale compito, i governi cantonali possono o devono disporre loro stessi delle misure, che comprendono modifiche delle tariffe e dei prezzi convenuti (valori del punto tariffale, baserate ecc.).
Misure adottate dai partner tariffali sotto la propria responsabilità
Si auspica che, al momento della comunicazione degli obiettivi di costo, i partner tariffali convengano già misure per raggiungere tali obiettivi, in modo che non sia necessario adottare misure correttive. A tal fine, i partner tariffali dispongono di varie possibilità. Con il primo pacchetto di contenimento dei costi era prevista segnatamente una disposizione che obbligava i partner tariffali a concordare misure di gestione dei costi. Tale modifica accoglie anche la richiesta della mozione 19.3419 «Assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. Considerare lʼaumento del volume delle prestazioni nelle negoziazioni tariffarie» della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio degli Stati (CSSS-S). Gli obiettivi di costo e la possibilità di adottare misure correttive incentivano maggiormente gli attori responsabili a stipulare tali accordi.
Verifica del raggiungimento degli obiettivi
È infine introdotto un obbligo, per i Cantoni, di comunicare allʼUFSP gli obiettivi di costo stabiliti e le misure correttive adottate. LʼUFSP verifica il raggiungimento degli obiettivi nei vari Cantoni e pubblica i risultati in forma adeguata. In questo modo si accresce la trasparenza e il carattere vincolante e si riesce a far conoscere rapidamente anche ad altri Cantoni le misure rivelatesi efficaci in singoli Cantoni.
Sistema dell’obiettivo nel caso di una crisi