Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/45: Modifica della legge federale sull'assicurazione malattie (misure di contenimento dei costi - 2° pacchetto) · 96 pagine

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deve rimunerare solo le prestazioni fornite dalla prima consulenza o da un fornitore di prestazioni a cui questʼultima ha inviato lʼassicurato. Il Consiglio federale può prevedere deroghe, in particolare per i casi di urgenza e lʼaccesso a determinati specialisti: gli assicurati potrebbero rivolgersi direttamente, ad esempio, a uno specialista in oftalmologia o in ginecologia e ostetricia.

A fungere da prima consulenza è un medico con un titolo di perfezionamento in medicina interna generale o in pediatria oppure un medico generico. Non ne sono esclusi professionisti con un doppio titolo e pertanto anche gli specialisti che dispensano cure di base possono fungere da prima consulenza. Può anche trattarsi di un istituto che dispensa cure ambulatoriali effettuate da medici (art. 36a LAMal), se i medici che vi esercitano possiedono le condizioni menzionate. Può assumere la funzione di prima consulenza anche una rete di cure coordinate (art. 35 cpv. 2 lett. o AP-LAMal). Per i medici che al momento dellʼentrata in vigore della modifica di legge dispensavano cure mediche di base nellʼambito della medicina di famiglia da almeno due anni, pur senza possedere uno dei titoli di specializzazione richiesti, è prevista una disposizione transitoria.

La limitazione della prima consulenza ai medici che soddisfano le condizioni menzionate, agli istituti di cui allʼarticolo 36a LAMal nei quali tutti i medici soddisfano le condizioni menzionate e alle reti di cure coordinate mira a rafforzare le cure mediche di base.

I fornitori di prestazioni che possono fungere da prima consulenza comunicano al Cantone lʼintenzione di assumere tale ruolo. Sulla scorta di questa comunicazione, il Cantone verifica se sono soddisfatte le condizioni. In caso affermativo, il Cantone decide di inserire il fornitore di prestazioni nel suo elenco, che viene pubblicato. Lʼassicurato può scegliere la propria prima consulenza da un qualsiasi elenco cantonale. In altre parole, un assicurato domiciliato nel Cantone di Berna può anche scegliere una prima consulenza con sede nel Cantone di Zurigo, a patto che figuri nellʼelenco del Cantone di Zurigo.

L’assicuratore è tenuto a riconoscere tutte le prime consulenze che figurano nellʼelenco di un Cantone. Rimunera inoltre i fornitori di prestazioni con un importo forfettario annuo per ognuno degli assicurati per cui fungono da prima consulenza, indipendentemente dal fatto che lʼassicurato si rivolga a essi o meno e con che frequenza. Il Consiglio federale disciplina le prestazioni coperte dallʼimporto forfettario. Stabilisce inoltre lʼammontare dellʼimporto forfettario su richiesta dei partner tariffali.

Con il nuovo disciplinamento, la prima consulenza diventa lʼassicurazione ordinaria. Se la prima consulenza invia un assicurato a un altro fornitore di prestazioni, questʼultimo può essere scelto liberamente dallʼassicurato. La scelta del fornitore di prestazioni non subisce quindi grandi limitazioni rispetto allʼassicurazione ordinaria attuale.

Oltre allʼassicurazione ordinaria (prima consulenza), gli assicuratori continueranno a poter offrire forme particolari di assicurazione con limitazione della libertà di scelta e/o con un coordinamento più ampio (p. es. mediante una rete di cure coordinate; cfr.

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potrà essere ridotta sia la scelta della prima consulenza sia quella dei fornitori di prestazioni per gli ulteriori trattamenti.