Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/45: Modifica della legge federale sull'assicurazione malattie (misure di contenimento dei costi - 2° pacchetto) · 96 pagine

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trasparente e necessari per una fornitura di prestazioni efficiente. Soprattutto per i medicamenti, ma anche per i mezzi e gli apparecchi, le spese fatte valere per la ricerca e lo sviluppo nonché per la produzione e la distribuzione non possono essere verificate in misura sufficiente. Ecco perché in questi ambiti si sono diffusi i metodi di confronto dei costi con altre prestazioni paragonabili e con i prezzi praticati allʼestero. Nellʼelenco dei mezzi e degli apparecchi, ad esempio, gli IMR sono determinati calcolando la mediana dei prezzi praticati in Svizzera e allʼestero allʼinterno di un gruppo di prodotti (tenendo conto dei costi superiori in Svizzera per il personale e la logistica) e quindi optando, in base alla prassi attuale, per lʼapproccio più conveniente. Per i medicamenti, la fissazione dei prezzi è disciplinata in modo dettagliato: oggi i prezzi dei medicamenti sono stabiliti in base a un confronto con i prezzi praticati in Germania, Danimarca, Gran Bretagna, Paesi Bassi, Francia, Austria, Belgio, Finlandia e Svezia (confronto con i prezzi praticati allʼestero) nonché in base a un confronto con il prezzo e lʼefficacia di altri medicamenti utilizzati per il trattamento della stessa malattia (confronto terapeutico trasversale) (art. 65b cpv. 2 dellʼordinanza del 27 giugno 199546 sullʼassicurazione malattie [OAMal] in combinato disposto con lʼart. 34abis cpv. 1 OPre). Dopo aver determinato il prezzo medio nei Paesi di riferimento nel confronto con i prezzi praticati allʼestero e il prezzo medio di altri medicamenti nel confronto terapeutico trasversale, i due prezzi sono presi in considerazione con una ponderazione del 50 per cento ciascuno (art. 65b cpv. 5 OAMal). Per le altre prestazioni non esistono regolamentazioni paragonabili.

Quali criteri di fissazione dei prezzi dei medicamenti, il confronto con i prezzi praticati allʼestero e il confronto terapeutico trasversale hanno tuttavia dei limiti. Nei Paesi di riferimento, spesso i prezzi indicati, che confluiscono nel calcolo del confronto con i prezzi praticati allʼestero, non corrispondono ai prezzi pagati effettivamente, il che fa lievitare i costi in Svizzera (spirale dei prezzi). A sua volta, il confronto terapeutico trasversale è un prezzo basato sui benefici, che tiene conto del livello di prezzo di una terapia farmacologica rispetto a unʼaltra. Di conseguenza, lʼattuale ponderazione del 50 per cento ciascuno dei due criteri di fissazione dei prezzi considera economico e ammette anche un prezzo che supera il prezzo medio nei Paesi di riferimento o quello di un altro medicamento con gli stessi benefici. In linea di principio, ciò non dovrà più essere possibile.

In futuro il Consiglio federale dovrà potersi basare su principi orientati a una rimunerazione il più conveniente possibile. Egli ritiene tuttavia che non sia logico né opportuno basarsi sempre sul metodo di calcolo che produce il risultato più conveniente. Vi sono situazioni variabili per quanto riguarda la fattibilità e lʼapplicabilità dei metodi di calcolo (p. es. difficoltà a livello di referenze nel confronto terapeutico trasversale a causa di differenze nello spettro dʼazione e nelle indicazioni ammesse) e bisogna anche tener conto di particolari sviluppi nella medicina e sul mercato svizzero (p. es. prodotti nella fase dʼintroduzione, fabbricati localmente ma non ancora a livello industriale per il mercato internazionale). In particolare, le differenze nelle caratteristiche di unʼaltra prestazione devono poter essere considerate anche nella fissazione individuale del prezzo. In questo modo si mantiene una diversità terapeutica, anziché limitare la scelta unicamente alla prestazione più economica.

46 RS 832.102