Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/45: Modifica della legge federale sull'assicurazione malattie (misure di contenimento dei costi - 2° pacchetto) · 96 pagine

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Deroga allʼaccesso ai documenti ufficiali concernenti lʼimporto, il calcolo e le modalità delle restituzioni nellʼambito dei modelli di prezzo

NellʼUE, il principio di trasparenza è stato iscritto allʼarticolo 255 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea (TCEE) nel 1997/1999, nellʼambito del trattato di Amsterdam. Con lʼentrata in vigore del Trattato di Lisbona, nel 2009, lʼarticolo 2 capoverso 1 di questʼultimo ha ridenominato il TCEE in Trattato sul funzionamento dellʼUnione europea (TFUE). Secondo lʼarticolo 15 paragrafo 3 TFUE (ex articolo 255 TCEE), qualsiasi cittadino dellʼUnione e qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di accedere ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione nonché degli organi e organismi dellʼUnione. In base allʼex articolo 255 TCEE, il 31 maggio 2001 è stato emanato il regolamento (CE) 1049/2001 relativo allʼaccesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (regolamento sulla trasparenza) (GU n. L 145 del 31.05.2001, 43-48).

Occorre inoltre segnalare la raccomandazione (2002)2 del Comitato dei Ministri del Consiglio dʼEuropa del 12 febbraio 2002, che sancisce tra lʼaltro quale principio che le deroghe al principio di trasparenza sono possibili, a patto che siano precisate in una legge e servano, in una società democratica e nellʼambito della proporzionalità, a proteggere obiettivi chiaramente definiti, ossia: i. la sicurezza nazionale, la difesa e le relazioni internazionali; ii. la sicurezza pubblica; iii. la prevenzione, le indagini e il perseguimento di attività criminali; iv. la protezione della sfera privata e di altri interessi privati; v. interessi commerciali e altri interessi economici, di natura pubblica o privata; vi. lʼuguaglianza delle parti nei procedimenti giudiziari; vii. la natura; viii. lʼispezione, il controllo e la vigilanza da parte delle autorità; ix. la politica economica, monetaria e relativa ai tassi di cambio dello Stato; x. la riservatezza delle deliberazioni in seno alle autorità o tra di esse durante la preparazione di una decisione (cfr. raccomandazione IV.1).

In Francia sono ad esempio previste deroghe allʼaccesso ai documenti ufficiali in particolare per tutelare la riservatezza delle deliberazioni e delle decisioni del Governo nonché per proteggere il commercio e lʼindustria. Anche in Belgio è possibile negare lʼaccesso ai documenti se lʼinteresse alla trasparenza è inferiore ad esempio alla protezione di interessi economici o finanziari del Paese. Per questo motivo, lʼaccesso del pubblico alla procedura di fissazione dei prezzi è limitato anche in molti altri Paesi (p. es. nei Paesi Bassi, in Gran Bretagna, in Svezia), in particolare nellʼambito dellʼattuazione di modelli di prezzo a favore dellʼeconomicità e dellʼapprovvigionamento76.

Tariffe di riferimento eque per la libera scelta dellʼospedale in tutta la Svizzera

La questione delle tariffe di riferimento per le cure stazionarie a libera scelta fuori Cantone scaturisce dallʼorganizzazione federalistica del settore sanitario svizzero e non si pone negli stessi termini allʼestero. Un confronto diretto del diritto non è quindi possibile.

76 Pauwels et al. Managed Entry Agreements for Oncology Drugs: Lessons from the European Experience to Inform the Future. Front Pharmacol 2017;8:171)