Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/45: Modifica della legge federale sull'assicurazione malattie (misure di contenimento dei costi - 2° pacchetto) · 96 pagine
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6.4 Commento ai singoli articoli
Sostituzione di espressioni
In tutta la LAMal è prevista lʼutilizzazione dellʼormai consueta designazione del DFI (anziché «Dipartimento») e dellʼUFSP (anziché «Ufficio»).
Art. 18 cpv. 2septies
La base legale per lʼistituzione comune LAMal è contenuta nellʼarticolo 18 della legge, che enumera segnatamente i compiti assegnati allʼistituzione comune LAMal. Al nuovo capoverso 2septies, oltre al compito già previsto di gestire il fondo per i controlli postdonazione di cui allʼarticolo 15b della legge sui trapianti (lett. a) deve essere menzionato, alla lettera b, anche il nuovo compito assegnato allʼistituzione comune, ossia la gestione del fondo per le restituzioni di cui allʼarticolo 52b AP-LAMal. Nel fondo saranno versate da un lato le restituzioni nellʼambito dei modelli di prezzo: in caso di restituzioni in base al volume, i proventi confluiranno quindi in questo fondo. Dallʼaltro vi saranno versate anche le restituzioni delle eccedenze risultanti dal riesame dellʼeconomicità dei medicamenti dellʼES di cui allʼarticolo 67a OAMal, ad esempio quelle conseguite durante le procedure di ricorso. La disposizione dellʼarticolo 48 lettera c LVAMal vigente è trasferita allʼarticolo 18 capoverso 2septiesAP-LAMal. Lʼistituzione comune LAMal dovrà gestire i proventi delle restituzioni e ridistribuire lʼimporto totale tra gli assicuratori in base al volume dei premi dellʼAOMS o suddividere gli importi versati tra gli assicuratori che hanno assunto i costi del medicamento in questione.
Art. 21 Dati degli assicuratori
La modifica si ispira alla proposta formulata per attuare lʼiniziativa parlamentare 16.411 «Per la protezione della personalità anche nella vigilanza sullʼassicurazione malattie», secondo cui nella LAMal la trasmissione dei dati deve essere disciplinata in un nuovo articolo 21, che stabilisca che gli assicuratori sono tenuti a trasmettere regolarmente allʼUFSP i dati necessari per lʼadempimento dei suoi compiti secondo la LAMal. Il testo dellʼarticolo 21 corrisponde pertanto alla proposta dellʼiniziativa parlamentare, conformemente al rapporto della CSSS-S del 16 maggio 2019 e al parere del Consiglio federale del 21 agosto 201980. La proposta è completata con una disposizione concernente la ripartizione dei costi (art. 21 cpv. 2 secondo periodo): la forma di trasmissione dei dati deve permettere di ripartire i costi tra i singoli fornitori di prestazioni e per ciascuno di essi tra i Cantoni di domicilio degli assicurati curati. Tale ripartizione è necessaria per poter monitorare lʼevoluzione dei costi dei singoli fornitori di prestazioni, in base al Cantone di domicilio degli assicurati. Siccome i Cantoni possono, se lo auspicano, differenziare gli obiettivi di costo fino a livello dei singoli fornitori di prestazioni (cfr. art. 54b AP-LAMal), occorrono i relativi dati. E siccome per lʼobiettivo assume rilievo il nesso con il Cantone di domicilio degli assicurati (cfr. n. 2.3.1), i costi devono essere differenziati anche secondo il Cantone di
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