Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/45: Modifica della legge federale sull'assicurazione malattie (misure di contenimento dei costi - 2° pacchetto) · 96 pagine

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domicilio. I dati devono essere trasmessi in forma aggregata. Nel caso in cui i dati aggregati non siano sufficienti per lʼadempimento dei compiti menzionati e i dati di ogni assicurato non possano essere raccolti in altro modo, il Consiglio federale può obbligare gli assicuratori a trasmettere allʼUFSP i dati di ogni assicurato. Inoltre alla lettera b della versione tedesca è stata apportata una precisazione linguistica rispetto al testo francese: per garantire la coerenza fra le due versioni, il termine «Gesetzesvollzug» è stato sostituito con «Ausführungsbestimmungen».

Art. 25 cpv. 2 lett. h e i

Le prestazioni di coordinamento e consulenza nonché le misure specifiche di monitoraggio e trattamento che possono essere dispensate da determinati fornitori di prestazioni non medici non rappresentano un nuovo genere di prestazioni, ma sono già dispensate da fornitori di prestazioni medici. La novità consiste nel fatto che queste prestazioni potranno essere dispensate da fornitori di prestazioni non medici autorizzati secondo la LAMal nellʼambito di programmi strutturati sotto la direzione di un medico.

Siccome oggi le prestazioni dei farmacisti si limitano alla consegna dei medicamenti (cfr. art. 25 cpv. 2 lett. h LAMal in combinato disposto con lʼart. 4a OPre), occorre una base legale esplicita per consentire ai farmacisti di dispensare, nellʼambito di programmi, prestazioni a carico dellʼAOMS. Questa base legale formale è creata con un adeguamento dellʼarticolo 25 capoverso 2 lettera h numero 2 LAMal. Le prestazioni effettuate nellʼambito della consegna dei medicamenti restano invariate, ma per motivi di tecnica legislativa sono trasferite allʼarticolo 25 capoverso 2 lettera h numero 1.

Per gli altri fornitori di prestazioni non medici, la competenza di dispensare tali prestazioni scaturisce dallʼarticolo 25 capoverso 2 lettera a numero 3 LAMal.

Art. 32 cpv. 3

Esame differenziato dei criteri EAE secondo lʼarticolo 32 LAMal

Scopo dellʼarticolo 32 LAMal è garantire unʼassistenza sanitaria efficiente, appropriata e di alto livello qualitativo, a costi il più possibile convenienti. I criteri EAE abbracciano numerosi aspetti, che possono essere esaminati con vari metodi. Le commissioni extraparlamentari che prestano consulenza al DFI e allʼUFSP hanno concretizzato e operativizzato i criteri e la loro applicazione. A livello internazionale, la valutazione sistematica delle tecnologie sanitarie è detta Health Technology Assessment (HTA). I metodi utilizzati in Svizzera si ispirano ai principi HTA internazionali e sono stati adattati al sistema sanitario svizzero e descritti nel documento di operativizzazione dei criteri EAE (versione 2.0 del 21 luglio 2011)81. Quelli relativi ai medica-

81 Documento « Operatività dei criteri EAE Documento di lavoro del 21.07.2011 », consultabile allʼindirizzo https://ufsp.admin.ch > Assicurazioni > Assicurazione malattie > Designazione delle prestazioni > Procedure di domanda > Procedure di domanda: prestazioni generali (stato 26 febbraio 2020)