Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/45: Modifica della legge federale sull'assicurazione malattie (misure di contenimento dei costi - 2° pacchetto) · 96 pagine

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di esenzione dalla franchigia dei programmi di prevenzione in scala cantonale o nazionale di cui allʼarticolo 64 capoverso 6 lettera d LAMal82.

Per garantire che soddisfino i criteri EAE, i programmi sono approvati dal DFI, dopo aver consultato la CFPF.

Osservazione sulla sezione concernente lʼautorizzazione (dei fornitori di prestazioni): art. 35, 36b e 40a segg.

Coordinamento con lʼoggetto 18.047 «LAMal. Autorizzazione dei fornitori di prestazioni»

Nel messaggio del 9 maggio 201883 concernente la modifica della legge federale sullʼassicurazione malattie (autorizzazione dei fornitori di prestazioni), il Consiglio federale ha proposto modifiche agli articoli 36, 36a, 37 e 38 nonché lʼintroduzione dei nuovi articoli 40a e seguenti. Le discussioni in merito al disegno sullʼautorizzazione dei fornitori di prestazioni sono ancora in corso. Se le modifiche saranno accolte, occorrerà rivedere il presente pacchetto 2 e adeguarlo alla modifica della LAMal.

Art. 35 cpv. 2 lett. o

Lʼelenco è completato con il nuovo fornitore di prestazioni «rete di cure coordinate».

Art. 36b Reti di cure coordinate

Il capoverso 1 stabilisce che una rete di cure coordinate è unʼistituzione che da un lato fornisce le prestazioni di cui agli articoli 25-31 LAMal in modo ambulatoriale e coordinato (lett. a) e dallʼaltro garantisce il coordinamento con altri fornitori di prestazioni lungo tutta la catena delle cure (lett. b).

Una rete di cure coordinate deve quindi poter garantire lʼaccesso a tutte le prestazioni a carico dellʼAOMS.

Il capoverso 2 incarica il Consiglio federale di stabilire le condizioni dettagliate di autorizzazione, precisando le condizioni di cui al capoverso 3.

Il capoverso 3 definisce le condizioni di autorizzazione delle reti di cure coordinate come segue:

a. la rete deve essere diretta da un medico che soddisfa i requisiti stabiliti dal Consiglio federale;

b. deve inoltre disporre del personale medico e non medico necessario a un funzionamento corretto della rete e al coordinamento dellʼassistenza. Il Consiglio federale potrà inoltre emanare disposizioni sulla composizione interdisciplinare e interprofessionale del personale specializzato impiegato presso il centro di coordinamento;

82 Documento «Operazionalizzazione dei programmi di prevenzione in scala nazionale o cantonale», versione 2.0 del 9 maggio 2019, consultabile allʼindirizzo https://ufsp.admin.ch > Assicurazioni > Assicurazione malattie > Designazione delle prestazioni > Procedure di domanda > Procedure di domanda: prestazioni generali (stato 26 febbraio 2020)

83 FF 2018 2635