Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/45: Modifica della legge federale sull'assicurazione malattie (misure di contenimento dei costi - 2° pacchetto) · 96 pagine
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c. la rete di cure coordinate deve disciplinare contrattualmente la collaborazione con i fornitori di prestazioni affiliati al centro di coordinamento (cerchia primaria), tenendo conto delle disposizioni del Consiglio federale concernenti segnatamente il coordinamento delle prestazioni;
d. il coordinamento delle prestazioni lungo tutta la catena delle cure deve corrispondere ai requisiti stabiliti dal Consiglio federale, che devono essere inseriti nei contratti di cooperazione con gli altri fornitori di prestazioni (cerchia di cooperazione). Il Consiglio federale potrebbe ad esempio stabilire che la dimissione di un paziente debba essere pianificata congiuntamente dallʼospedale e dalla rete di cure coordinate oppure emanare disposizioni sullo scambio di informazioni;
e. analogamente agli ospedali (art. 49 cpv. 7 LAMal), le reti di cure coordinate devono disporre di strumenti di gestione che consentano loro di rilevare a analizzare i dati necessari per la valutazione dellʼeconomicità e la tariffazione;
f. i singoli fornitori di prestazioni appartenenti alla cerchia primaria della rete di cure coordinate gestiscono elettronicamente e autonomamente la cartella clinica, possibilmente con dati strutturati. Il Consiglio federale potrà stabilire – conformemente allʼobiettivo A10 della Strategia eHealth Svizzera 2.0 del 14 dicembre 201884– standard minimi che devono soddisfare i sistemi dʼinformazione utilizzati dagli studi medici, ad esempio per quanto riguarda la sicurezza dei dati e la cibersicurezza o lʼidoneità allʼuso nel processo di cura;
g. lo scambio di dati avviene attraverso la cartella informatizzata del paziente Ciò significa che sia il centro di coordinamento stesso sia tutti i fornitori di prestazioni che operano a livello ambulatoriale appartenenti alla cerchia primaria di una rete di cure coordinate devono essere affiliati a una comunità di riferimento certificata – anche se non necessariamente la stessa.
Art. 40a Prima consulenza
Cpv. 1
Ogni assicurato deve scegliere un fornitore di prestazioni al quale rivolgersi in prima battuta in caso di problemi di salute.
Cpv. 2
La prima consulenza consiglia lʼassicurato e decide se necessita di un esame o di un trattamento.
Cpv. 3
Solo i medici autorizzati in possesso di un titolo di specializzazione in medicina interna generale o in pediatria o di medico generico possono assumere il ruolo di prima
84 Strategie eHealth Schweiz 2.0 2018-2022. Ziele und Massnahmen von Bund und Kantonen zur Verbreitung des elektronischen Patientendossiers sowie zur Koordination der Digitalisierung rund um das elektronische Patientendossier. Consultabile allʼindirizzo: https://e-healthsuisse.ch > Strategie-eHealth-Suisse-2.0 (stato 15 gennaio 2020).