Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/45: Modifica della legge federale sull'assicurazione malattie (misure di contenimento dei costi - 2° pacchetto) · 96 pagine
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Cpv. 3
Il Consiglio federale stabilisce lʼammontare dellʼimporto forfettario sentiti i partner tariffali. Lʼammontare è fissato in base ai costi per i quali gli assicuratori e le associazioni di medici dispongono di valori empirici.
Cpv. 4
Il Consiglio federale designa le prestazioni coperte dallʼimporto forfettario. Possono essere coperte sia prestazioni previste dalla LAMal sia prestazioni non previste dalla LAMal.
Art. 40d Scelta del fornitore di prestazioni e assunzione dei costi per gli
esami e i trattamenti ambulatoriali
Cpv. 1 e 2
Se la prima consulenza o un medico a cui ha inviato lʼassicurato invia questʼultimo a un altro fornitore di prestazioni, lʼassicurato ha la libera scelta tra i fornitori di prestazioni idonei. Questa disposizione si applica per analogia se, eccezionalmente, per un esame o un trattamento ambulatoriale non è richiesto alcun invio.
Osservazione sullʼart. 41 segg.
Coordinamento con lʼoggetto 09.528 «Finanziamento delle prestazioni della salute da parte di un unico soggetto. Introduzione di un sistema di finanziamento monistico»
Nel disegno della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale del 5 aprile 2019 concernente la modifica della legge federale sullʼassicurazione malattie (Finanziamento unitario delle prestazioni nel settore ambulatoriale e ospedaliero)86 sono proposte modifiche dellʼarticolo 41 capoversi 1bis, 1ter, 2bis-2quater, 3, 3bise 4, secondo-quinto periodo, nonché dellʼarticolo 42 capoversi 2, secondo periodo, e 3. Le discussioni in merito al disegno sul finanziamento unitario sono ancora in corso. Se le modifiche saranno accolte, sarà necessario un coordinamento. Occorrerà rivedere il presente pacchetto 2 e, se del caso, adeguarlo.
Art. 41, rubrica, cpv. 1, 1bis, 1ter, 2, 3bis, frase introduttiva, e 4
Cpv. 1
Se la prima consulenza o un medico a cui ha inviato lʼassicurato invia questʼultimo in ospedale per un esame o un trattamento stazionario, lʼassicurato ha, come oggi, la libera scelta tra gli ospedali che figurano nellʼelenco.
È presumibile che molti assicurati stipuleranno, come oggi, assicurazioni con scelta limitata del fornitore di prestazioni. In questi casi, lʼassicuratore potrà imporre fornitori di prestazioni per le prestazioni ambulatoriali e stazionarie.
86 FF 2019 2879