Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/45: Modifica della legge federale sull'assicurazione malattie (misure di contenimento dei costi - 2° pacchetto) · 96 pagine

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In caso di trattamento in un ospedale che figura nellʼelenco del Cantone di domicilio, come oggi lʼassicuratore e il Cantone di domicilio rimunerano la loro quotaparte rispettiva al massimo secondo la tariffa dellʼospedale curante. Ciò risulta tuttavia già dagli articoli 49 capoverso 1 e 49a capoverso 1 in combinato disposto con lʼarticolo 44 LAMal. Si può pertanto rinunciare a una precisazione. Per le cure stazionarie per cui è scelto un ospedale al di fuori del Cantone, ossia per i trattamenti in un ospedale che figura nellʼelenco del Cantone di ubicazione dellʼospedale o eventualmente di un terzo Cantone, ma non del Cantone di domicilio, i governi cantonali fissano le tariffe di riferimento. Lʼassicuratore e il Cantone di domicilio rimunerano la loro quotaparte rispettiva secondo la tariffa di riferimento, al massimo però secondo la tariffa applicata dallʼospedale che dispensa il trattamento.

Le tariffe di riferimento fissate devono corrispondere alle tariffe applicate per un trattamento analogo in un ospedale che figura nellʼelenco del Cantone di domicilio, che dispensi il trattamento nella qualità necessaria, in modo efficiente e conveniente. Il Consiglio federale disciplina a livello di ordinanza i dettagli, in particolare la definizione di trattamento analogo e la tariffa per trattamenti analoghi adottata come tariffa di riferimento.

Cpv. 1bis

Questa disposizione si applica per analogia se il fornitore di prestazioni che ha inviato lʼassicurato in un ospedale ha agito a sua volta nellʼambito di un invio o se, eccezionalmente, per un esame o un trattamento stazionario non è richiesto alcun invio.

Cpv. 1ter

Qui è unicamente adeguato il rimando.

Cpv. 2

Se assicurati che risiedono in uno Stato membro dellʼUnione europea, in Islanda o in Norvegia sono inviati in un ospedale in Svizzera per sottoporsi a una prestazione stazionaria possono scegliere liberamente tra gli ospedali dellʼelenco. Questo capoverso corrisponde allʼarticolo 41 capoverso 2 LAMal.

Cpv. 3bis

Qui è unicamente adeguato il rimando.

Cpv. 4 Abrogato

Il contenuto di questo capoverso è sostanzialmente trasferito allʼarticolo 41a.

Art. 41a Limitazione della scelta del fornitore di prestazioni

Come oggi, gli assicuratori possono offrire forme particolari di assicurazione con scelta limitata del fornitore di prestazioni. Per le assicurazioni con scelta limitata del fornitore di prestazioni, lʼassicuratore può imporre la prima consulenza (p. es. un medico di famiglia che figura nellʼelenco, un centro di telemedicina) e/o altri fornitori di prestazioni (p. es. determinati ospedali o farmacie).

Lʼassicurato ha diritto alle prestazioni obbligatorie per legge. Lʼassicuratore deve però assumere solo i costi delle prestazioni effettuate o ordinate dalla prima consulenza o da altri fornitori di prestazioni ai quali lʼassicurato ha limitato il suo diritto di scelta.