Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/45: Modifica della legge federale sull'assicurazione malattie (misure di contenimento dei costi - 2° pacchetto) · 96 pagine
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Cpv. 3ter
La disposizione obbliga tutti i fornitori di prestazioni a trasmettere le fatture elettronicamente agli assicuratori malattie. Per la trasmissione elettronica delle fatture, i partner tariffali sono liberi di convenire uno standard uniforme valido in tutta la Svizzera. Al Consiglio federale è attribuita unicamente una competenza sussidiaria, nel caso in cui i partner tariffali non riescano ad accordarsi. Lʼassicurato può esigere di continuare a ricevere la fattura in forma cartacea.
Art. 42a cpv. 2-3
La nuova formulazione dei capoversi 2-3 consente agli assicuratori di rilasciare la tessera dʼassicurato, oltre che nel formato carta di credito utilizzato oggi, anche in forma elettronica.
Secondo il capoverso 2bislettera b, in futuro la tessera dʼassicurato potrà essere utilizzata come strumento dʼidentificazione per le comunicazioni con gli assicuratori. È così creato il presupposto per consentire allʼassicurato di consultare le fatture elettroniche in modo sicuro e conforme alla protezione dei dati. Gli assicuratori sono liberi di offrire agli assicurati altre prestazioni assicurative secondo la LAMal attraverso i loro portali clienti. Il capoverso 2bislettera a corrisponde al capoverso 2bisvigente.
Il capoverso 2tervieta lʼutilizzazione della tessera dʼassicurato come strumento dʼidentificazione al di fuori del campo dʼapplicazione senza una base legale formale. Ciò vale in particolare per lʼutilizzazione nellʼambito delle assicurazioni complementari secondo la legge del 2 aprile 190888 sul contratto dʼassicurazione (LCA) o di altre assicurazioni sociali.
Secondo il capoverso 3, il Consiglio federale disciplina il formato della tessera dʼassicurato. Nel farlo può prevedere che gli assicuratori rilascino la tessera dʼassicurato anche in forma elettronica, oltre che quale documento dʼidentificazione fisico, che resta obbligatorio dal momento che attualmente in Europa è accettata unicamente la TEAM nel formato carta di credito. Una tessera dʼassicurato elettronica dovrà poter essere rilasciata solo su richiesta dellʼassicurato. Ciò vale anche per la sua utilizzazione come strumento dʼidentificazione per le comunicazioni con gli assicuratori. In altre parole, lʼassicurato è libero di continuare a sbrigare tutti i processi amministrativi in forma cartacea.
Art. 48a Convenzioni tariffali con reti di cure coordinate
Per le prestazioni che forniscono, le reti di cure coordinate convengono con gli assicuratori importi forfettari ai sensi dellʼarticolo 43 capoverso 3 LAMal. Può trattarsi di importi forfettari per paziente o di importi forfettari per gruppo di assicurati, che possono anche essere fissati prospettivamente (stanziamento globale di bilancio prospettivo). La rete di cure coordinate fatturerà le prestazioni fornite al paziente in base a questi importi forfettari.
Il capoverso 1 stabilisce inoltre che le convenzioni tariffali disciplinano anche la rimunerazione delle prestazioni di coordinamento.