Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/45: Modifica della legge federale sull'assicurazione malattie (misure di contenimento dei costi - 2° pacchetto) · 96 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 70Fedlex · Rapporto esplicativo
Le convenzioni tariffali sottostanno alle disposizioni tariffali della LAMal e sono quindi soggette ad approvazione ai sensi dellʼarticolo 46 capoverso 4. Lʼautorità che approva verificherà la conformità ai requisiti di legge, segnatamente ai principi di economicità e di equità.
Il capoverso 2 ricorda che con le rimunerazioni di cui al capoverso 1 sono tacitate tutte le pretese della rete di cure coordinate riguardo alle prestazioni previste dalla presente legge. Le prestazioni fornite da fornitori di prestazioni non convenzionati con la rete di cure coordinate sono fatturate direttamente da tali fornitori al paziente o allʼassicuratore.
Art. 52 cpv. 1, periodo introduttivo
Nel periodo introduttivo, il rimando è esteso allʼintero articolo 32 LAMal, dal momento che il principio per il calcolo di una rimunerazione il più conveniente possibile è ora integrato nel nuovo capoverso 3 dellʼarticolo 32 LAMal in modo specifico per i medicamenti, le analisi nonché i mezzi e gli apparecchi. Per il resto, lʼarticolo non subisce alcuna modifica materiale.
Osservazione sugli articoli 52b e 52c
Coordinamento con lʼoggetto 19.046 «LAMal. Misure di contenimento dei costi – Pacchetto 1»
Con il messaggio del 21 agosto 2019 concernente le misure di contenimento dei costi (pacchetto 1), il Consiglio federale ha già proposto due nuovi articoli 52b e 52c. Le discussioni in merito a questo disegno di legge sono ancora in corso. Se il Parlamento accoglierà il pacchetto 1, sarà necessario adeguare la presente proposta di modifica. Per evitare una sovrapposizione con i nuovi articoli del pacchetto 1, lʼarticolo 52b qui di seguito diventerebbe lʼarticolo 52d AP-LAMal e lʼarticolo 52c diventerebbe lʼarticolo 52e AP-LAMal.
Art. 52b Restituzioni
Il capoverso 1 consolida la base legale per consentire allʼUFSP di attuare modelli di prezzo per i medicamenti. Nellʼemanare gli elenchi di cui allʼarticolo 52 capoverso 1 lettera b LAMal, lʼUFSP può prevedere restituzioni, se ciò è necessario per rispettare i principi di cui allʼarticolo 32 LAMal, in particolare per garantire lʼeconomicità. Nei modelli di prezzo, in un primo tempo lʼassicuratore paga al fornitore di prestazioni il prezzo per il pubblico (prestazione anticipata) e in un secondo tempo il titolare dellʼomologazione restituisce una quota allʼassicuratore. Le possibili modalità di restituzione sono due: gli importi possono essere restituiti, su richiesta degli assicuratori, direttamente dal titolare dellʼomologazione allʼassicuratore oppure versati, su richiesta dellʼUFSP, dal titolare dellʼomologazione nel fondo per le restituzioni. Sottostà a questa modalità anche la restituzione delle eccedenze nellʼambito del riesame dei criteri EAE per i medicamenti (p. es. dopo il primo riesame periodico o dopo un ricorso). Successivamente, lʼistituzione comune LAMal ridistribuisce agli assicuratori gli importi versati nel fondo. Secondo il capoverso 2, le modalità di restituzione si applicano anche ad altre prestazioni.