Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/45: Modifica della legge federale sull'assicurazione malattie (misure di contenimento dei costi - 2° pacchetto) · 96 pagine

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Il capoverso 2 stabilisce che possono essere previste restituzioni anche nellʼambito dellʼelenco dei mezzi e degli apparecchi e dellʼelenco delle analisi. Anche in questi settori, al DFI deve quindi essere attribuita la competenza di stabilire modelli di prezzo.

Il capoverso 3 attribuisce al Consiglio federale la competenza di disciplinare, a livello di ordinanza, i dettagli dellʼattuazione e in particolare le condizioni e le modalità. Il Consiglio federale dovrà disciplinare anche i particolari della distribuzione tra gli assicuratori e le spese amministrative.

Art. 52c Deroga al diritto di accesso ai documenti ufficiali

Lʼaccesso a informazioni sullʼimporto, sul calcolo e sulle modalità delle restituzioni di cui allʼarticolo 52b AP-LAMal deve poter essere negato. È negato lʼaccesso, da un lato, allʼammontare della restituzione, ossia allʼimporto restituito dal titolare dellʼomologazione allʼassicuratore o al fondo per le restituzioni e, dallʼaltro, al calcolo delle restituzioni, comprese la procedura e la fissazione della restituzione. È escluso in particolare lʼaccesso alla valutazione dellʼeconomicità e dei due criteri di formazione dei prezzi (confronto con i prezzi praticati allʼestero e confronto terapeutico trasversale). Non bisognerà in nessun caso poter risalire allʼammontare della restituzione. Per finire è negato lʼaccesso a informazioni concernenti le modalità della restituzione. Il campo dʼapplicazione dellʼarticolo 52c dipenderà da come il Consiglio federale preciserà e concretizzerà lʼarticolo 52b AP-LAMal a livello di ordinanza.

Art. 53 cpv. 1

Osservazione: coordinamento con gli oggetti 09.528 «Finanziamento delle prestazioni della salute da parte di un unico soggetto. Introduzione di un sistema di finanziamento monistico» e 19.046 «LAMal. Misure di contenimento dei costi – Pacchetto 1».

Sia nel disegno della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale del 5 aprile 201989 concernente la modifica della legge federale sullʼassicurazione malattie (finanziamento unitario delle prestazioni nel settore ambulatoriale e ospedaliero) sia nel messaggio del Consiglio federale del 21 agosto 2019 concernente le misure di contenimento dei costi – pacchetto 1) sono proposte modifiche dellʼarticolo 53 capoverso 1. Le discussioni in merito a entrambi i disegni di legge sono ancora in corso. Se le modifiche saranno accolte, sarà necessario un coordinamento. Occorrerà rivedere il presente pacchetto 2 e, se del caso, adeguarlo.

Lʼarticolo 53 capoverso 1 LAMal enumera le decisioni dei governi cantonali in relazione allʼattuazione della LAMal contro le quali può essere interposto ricorso al Tribunale amministrativo federale (TAF). La possibilità di impugnare le decisioni dei governi cantonali concernenti le tariffe di riferimento ai sensi dellʼarticolo 41 capoverso 1 AP-LAMal colma una lacuna nella legge90. Nel sistema dellʼobiettivo, anche le decisioni dei governi cantonali sulle misure prospettiche in caso di superamento

89 FF 2019 2879

90 Cfr. DTAF 2013/17, consid. 2.6.