Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/45: Modifica della legge federale sull'assicurazione malattie (misure di contenimento dei costi - 2° pacchetto) · 96 pagine

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fissati facendo attenzione a che gli assicurati possano accedere alle prestazioni assicurate nonostante questi interventi e le conseguenti misure correttive adottate. Pertanto le misure correttive non devono essere così incisive da non rendere più disponibili determinate prestazioni per gli assicurati, ad esempio a causa dellʼinterruzione dellʼattività dei fornitori di prestazioni.

Gli effetti degli obiettivi di costo sullʼevoluzione dei costi e sulla qualità sono verificati regolarmente, in modo da garantire, da un lato, la trasparenza sul raggiungimento degli obiettivi nellʼambito dei costi e le misure correttive adottate dai singoli Cantoni e, dallʼaltro, il riconoscimento tempestivo di eventuali effetti indesiderati e lʼadozione di contromisure.

Gli articoli 54 e 55 LAMal vigenti possono essere abrogati, poiché le misure straordinarie destinate a contenere lʼevoluzione dei costi ivi previste sono sostituite dallʼintroduzione dellʼobiettivo. Lʼobiettivo quale efficiente strumento di contenimento dei costi è però concepito come misura permanente e non straordinaria di contenimento dei costi.

Art. 54a Categorie di costi

Il Consiglio federale attribuisce ogni singola categoria di prestazioni a una categoria di costi. Lʼattribuzione deve essere stabilita in modo uniforme per tutta la Svizzera ed essere il più possibile stabile, in modo da consentire confronti dellʼaumento dei costi sullʼarco di più anni e tra i Cantoni. In linea di principio, si prevede di distinguere tra fornitori di prestazioni ambulatoriali, ospedaliere ambulatoriali e stazionarie e tra i singoli fornitori di prestazioni di cui allʼarticolo 35 capoverso 2 LAMal. In sostanza, le reti di cure coordinate costituiscono una categoria di costi a sé, essendo considerate una categoria separata di fornitori di prestazioni (cfr. art. 35 cpv. 2 LAMal). Il Consiglio federale può però riunire in una categoria di costi più generi di fornitori di prestazioni e stabilire categorie di costi separate per le prestazioni mediche ambulatoriali a seconda della specialità o del gruppo di specialità e del genere di fornitore di prestazioni (p. es. fornitori di prestazioni ambulatoriali rispetto a quelle ospedaliere ambulatoriali).

I Cantoni devono adottare le categorie di costi definite a livello federale, ma possono anche differenziare ulteriormente una categoria di costi, ad esempio in relazione agli specialisti o se allʼinterno di una categoria di costi sussistono più convenzioni tariffali, arrivando eventualmente fino a categorie di costi per singoli fornitori di prestazioni, in particolare gli ospedali.

Per le analisi, i medicamenti (nel settore ambulatoriale) nonché i mezzi e gli apparecchi, la rimunerazione è stabilita a livello federale. Devono quindi costituire categorie di costi a sé. Formano una categoria di costi a sé anche le prestazioni per le quali i partner tariffali hanno stipulato convenzioni tariffali valide in tutta la Svizzera approvate dal Consiglio federale secondo lʼarticolo 46 capoverso 4 LAMal e contenenti tariffe uniformi per tutta la Svizzera. Le convenzioni tariffali valide in tutta la Svizzera con tariffe uniformi a livello nazionale si fondano su valori del punto tariffale unitari. Non si tratta quindi di convenzioni unitarie relative alla struttura tariffale a livello nazionale, che contengono (senza valore del punto tariffale) le relative valutazioni delle prestazioni rispetto ad altre prestazioni. Se il valore del punto tariffale non è