Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/45: Modifica della legge federale sull'assicurazione malattie (misure di contenimento dei costi - 2° pacchetto) · 96 pagine
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fissato in modo unitario a livello nazionale, la prestazione non rientra nella categoria di costi separata menzionata qui.
Il Consiglio federale può rinunciare ad attribuire a una categoria di costi le categorie di prestazioni che hanno uno scarso influsso sullʼevoluzione globale dei costi. Categorie di prestazioni con un piccolo volume possono però anche registrare un forte aumento dei costi. Occorre pertanto tener conto non solo del volume, bensì anche della sua evoluzione. Anche spese amministrative sproporzionate rispetto al volume corrispondente possono confluire nella decisione di rinunciare allʼattribuzione.
Art. 54b Obiettivi di costo dei Cantoni
Lʼarticolo 54b disciplina la procedura e i criteri che i Cantoni devono rispettare nello stabilire gli obiettivi di costo. Spetta ai Cantoni stabilire concretamente gli obiettivi di costo per il Cantone e per le singole categorie di costi.
In linea di principio, nello stabilire i loro obiettivi i Cantoni devono attenersi agli stessi criteri della Confederazione. Beneficiano anche di un ampio margine di manovra. I Cantoni possono derogare agli obiettivi di costo raccomandati dal Consiglio federale per le singole categorie di costi, purché a livello cantonale lʼobiettivo di costo complessivo e la somma dei singoli obiettivi per le categorie di costi non superino lʼobiettivo di costo stabilito dalla Confederazione per il Cantone, incluso il margine di tolleranza. Ciò offre ai Cantoni la possibilità di tener conto di condizioni specifiche sul loro territorio e di potenziali di efficienza diversi nei vari settori nonché di porre propri accenti di politica sanitaria.
Considerando lʼautonomia organizzativa dei Cantoni non bisogna prescrivere loro lʼistituzione di una commissione consultiva analogamente a quella prevista a livello federale (cfr. art. 54e AP-LAMal). I Cantoni sono però tenuti a coinvolgere i fornitori di prestazioni e gli assicuratori nel decidere gli obiettivi di costo ed eventuali ulteriori suddivisioni delle categorie di costi.
I Cantoni sottostanno a un obbligo di comunicazione: comunicano gli obiettivi di costo stabiliti allʼUFSP, il quale verifica il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Cantone (come pure di quelli stabiliti dalla Confederazione). Il risultato specifico cantonale della verifica è comunicato ai Cantoni, in modo che dispongano di una base per decidere eventuali misure correttive. LʼUFSP pubblica inoltre i risultati relativi al raggiungimento degli obiettivi di costo nei vari Cantoni e nelle varie categorie di costi, in modo da rafforzare la trasparenza e il carattere vincolante.
Art. 54c Termini e conseguenze in caso di inosservanza
Il Consiglio federale deve stabilire gli obiettivi di costo destinati ai Cantoni al più tardi 12 mesi prima dellʼinizio dellʼanno civile per il quale sono applicabili. Parallelamente deve comunicare anche gli obiettivi di costo perseguiti, ma non ancora vincolanti, per i tre anni successivi, a titolo di pianificazione continua. Gli obiettivi di costo vincolanti stabiliti a livello federale per le prestazioni di cui allʼarticolo 52 LAMal devono essere stabiliti al più tardi sei mesi prima dellʼentrata in vigore, come quelli dei Cantoni. Lo stesso vale per gli obiettivi di costo delle altre categorie di costi di competenza federale (cfr. art. 54a cpv. 3 AP-LAMal).