Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/46: Revisione del Codice delle obbligazioni (Difetti di costruzione) · 46 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 23Fedlex · Rapporto esplicativo
diffusione di normative nel settore privato (cfr. in proposito anche n. Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.). Le succinte disposizioni della legge sono oggetto di una vasta giurisprudenza. Ciononostante per i grandi progetti di costruzione le parti necessitano di convenzioni contrattuali su misura.
Benché sia sostanzialmente adeguato, attualmente il diritto legale, ampiamente dispositivo, ha perso molta importanza rispetto agli accordi contrattuali delle parti e in molti casi non è più applicato. Inoltre, il diritto del contratto di costruzione è divenuto una materia per specialisti. Ciò è principalmente dovuto alla complessa natura tecnica dell’edilizia e alla complessa pratica contrattuale e commerciale delle parti interessate che ha pure originato una nutrita giurisprudenza.
Oltre all’adeguatezza della legge è stata esaminato anche il suo equilibrio in particolare in relazione ai diritti per i difetti dei committenti. Non sono stati constatati pregiudizi sistematici nei confronti dei committenti. I committenti possono far valere i diritti per i difetti mediante i rimedi giuridici «causali» della risoluzione, della riduzione del prezzo e della riparazione (in proposito per i dettagli cfr. n. 1.2.4), molto importanti nella pratica e definiti in modo schematico nella legge. Il loro esercizio è relativamente semplice e non presuppone un intervento giudiziario. Rispetto all’obbligo originario di fornire la prestazione principale non sono oggetto di alcuna restrizione sostanziale e in particolare non sono legati ad alcuna colpa dell’imprenditore o del venditore. In via di principio il diritto di garanzia è quindi relativamente favorevole ai committenti. Nella pratica, tuttavia determinate condizioni dell’esercizio dei diritti per i difetti – segnatamente l’avviso dei difetti – possono celare insidie anche per i committenti professionali82. Occorre pure rilevare che, fino a poco tempo fa, l’esercizio dei diritti per i difetti delle parti comuni della proprietà per piani era molto difficile (in proposito per i dettagli cfr. n. 1.2.4 e 2.2.2). In considerazione della natura ampiamente dispositiva del diritto in materia di difetti, nella pratica sono frequenti accordi contrattuali molto sfavorevoli ai committenti83. Sebbene abbiano notevoli conseguenze sulla situazione dei committenti, si tratta di singoli casi che non incidono minimamente sul carattere fondamentalmente equilibrato della legge.
2 Punti essenziali del progetto
2.1 Il nuovo disciplinamento proposto
In considerazione dei risultati dell’esame globale del diritto del contratto di costruzione compiuto in attuazione della mozione 09.3392 e della mozione 02.3532 trasmessa come postulato (cfr. in proposito n. Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.4), il Consiglio federale propone la revisione di singoli punti della legge particolarmente sfavorevoli per i committenti. Si tratta innanzitutto del termine per l’avviso dei difetti di costruzione (cfr. in proposito n. Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.) e della pratica contrattuale della cessione dei diritti per i difetti con simultaneo esonero dei venditori o appaltatori generali (cfr. in proposito n. 2.1.2). Questi punti essenziali dell’avamprogetto chiariscono sia i
82 Cfr. in proposito STÖCKLI, perizia, marg. 36 segg., 89.
83 Cfr. in proposito STÖCKLI, perizia, marg. 24 segg., 48 segg., 91.