Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/46: Revisione del Codice delle obbligazioni (Difetti di costruzione) · 46 pagine

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principali problemi illustrati dalla perizia STÖCKLI84 sia le problematiche sollevate dalle iniziative parlamentari 12.502 e 14.453. Inoltre, l’avamprogetto contiene anche una proposta che permette di attuare la mozione 17.4079. L’avamprogetto mira a risolvere queste questioni nel modo quanto più possibile diretto ed efficace nella pratica che non sia né eccessivamente sfavorevole né limitante per appaltatori e venditori. Il Consiglio federale rinuncia sia una revisione totale del diritto dell’appalto come pure all’istituzione di uno speciale tipo di contratto di costruzione (cfr. in

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2.1.1 Termine di avviso

Attualmente nella pratica l’avviso dei difetti pone un grave problema ai committenti. Per i committenti privati che costruiscono una volta sola la situazione giuridica attuale è praticamente incontrollabile e quindi insoddisfacente85. È spesso anche fonte di incertezze e sorprese per i committenti professionali86.

Fonte principale dei problemi è la combinazione del termine estremamente breve per l’avviso dei difetti (avviso immediato) con la conseguenza giuridica della perenzione completa di tutti i diritti per i difetti in caso di omissione, ritardo o insufficiente motivazione dell’avviso dei difetti (in proposito cfr. anche n. 1.2.4). Il committente deve allora pagare il prezzo intero e assumersi le spese dell’eliminazione del difetto indipendentemente dalla sua portata.

Nella pratica, per molti committenti questo termine è eccessivamente breve perché spesso non sono in grado, dopo l’apparizione dei difetti, di riconoscerne l’importanza giuridica e di darne avviso tempestivo nel rispetto delle esigenze quanto al contenuto (cfr. sulle esigenze quanto al contenuto dell’avviso cfr. n. 1.2.4). Se occorre dapprima una consulenza giuridica, rispettare il termine di avviso di pochi giorni è praticamente impossibile. Questa problematica riguarda sia i difetti palesi sia quelli occulti. Per quanto concerne i difetti palesi la brevità del termine di avviso contrasta con il senso di giustizia perché rispetto al committente, l’appaltatore o il venditore in quanto specialista o costruttore dell’edificio è di regola meglio informato sullo stato dell’edificio, e quindi anche sui difetti palesi87. In caso di difetti occulti sussiste inoltre il problema che spesso le persone prive di conoscenze specialistiche non conoscono o non riconoscono nemmeno la portata e la serietà del difetto. In particolare per le costruzioni tecnicamente complesse, quando un difetto comincia lentamente a

84 Cfr. in proposito i rimandi delle note a piè di pagina 84 e 85, perizia STÖCKLI.

85 STÖCKLI, perizia, marg. 36, ritiene l’attuale situazione giuridica addirittura scioccante.

86 Cfr. in proposito le decisioni del Tribunale federale sul cosiddetto «Affare Sennhof» in cui una grande città svizzera in veste di committente non ha dato tempestivamente avviso dei difetti perdendo quindi i propri diritti: sentenze del TG 4A_53/2012 e 4A_55/2012 (entrambe del 31 luglio 2012).

87 Le disposizioni di cui all’art. 370 cpv. 1 e 199 CO secondo cui non si considerano accettati i difetti scientemente dissimulati dall’appaltatore, si applicano raramente, poiché la giurisprudenza pone condizioni relativamente severe alla fattispecie di dissimulazione intenzionale o astuta. Il risultato è che il committente o il compratore sopporta una responsabilità maggiore nel riconoscimento dei difetti dell’appaltatore o del venditore; cfr. anche STÖCKLI, perizia, nota a piè di pagina 41.