Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/46: Revisione del Codice delle obbligazioni (Difetti di costruzione) · 46 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 25Fedlex · Rapporto esplicativo

manifestarsi, all’inizio spesso non è chiaro se si tratti effettivamente di un difetto e sia riconoscibile al punto da potere e dovere essere segnalato entro pochi giorni. Pertanto, i tempi estremamente brevi con cui occorre segnalare i difetti contrastano anche in questo caso con il senso generale di giustizia.

Una normativa tanto severa non è imperativamente giustificata nei contratti di costruzione né nel diritto dell’appalto in generale. La normativa del contratto d’appalto è stata ripresa dal diritto della vendita. Originariamente era stata elaborata per la vendita commerciale a distanza e il legislatore ne ha fatto una regola generale88. Il Tribunale federale e la dottrina hanno in seguito giustificato questa regola in diversi modi: nell’interesse della certezza del diritto è necessario chiarire rapidamente i rapporti di fatto e di diritto, ragion per cui il venditore deve avere quanto prima la certezza che la merce è stata approvata89. Il venditore deve essere informato tempestivamente dei reclami per poter verificare da sé la fondatezza dell’avviso dei difetti con un proprio esame e giudicare se deve rispondere del difetto90. La brevità del termine vuole anche impedire che il compratore sfrutti le rapide oscillazioni della congiuntura a scapito del venditore, attendendo la diminuzione dei prezzi per chiedere la risoluzione dell’affare e procurarsi la cosa altrove a un prezzo più conveniente91. Per quanto concerne i contratti riguardanti fondi questi argomenti non convincono e non possono essere invocati nemmeno nel quadro dei contratti d’appalto per giustificare un obbligo di avviso immediato. Oggetto del contratto d’appalto è un’opera prodotta individualmente per il singolo committente e non merci standardizzate. Una rapida rivendita a terzi non entra in considerazione. Occasionalmente è avanzata l’argomentazione secondo la quale l’appaltatore o il venditore deve essere protetto dai danni cagionati da un difetto che peggiora con il tempo, danni che avrebbero potuto essere evitati se l’avviso dei difetti fosse stato dato prima. Con le attuali possibilità tecniche è tuttavia possibile constatare meglio che in passato quali danni sono insorti a causa di un’attesa inutile. Secondo l’obbligo generale di ridurre i danni, il committente deve in ogni caso avvisare immediatamente dei difetti che, attendendo, causano danni maggiori92. Quindi, una protezione dell’appaltatore con un termine di avviso immediato, la cui scadenza è sanzionata dalla perenzione di tutti i diritti per i difetti del committente, non è né necessario né giustificato93. In una decisione recente, il Tribunale federale ha ammesso la fondatezza della critica della dottrina secondo cui non vi è alcuna ratio legis che giustifichi il rigido limite di una settimana a tutela del venditore o dell’appaltatore94. In un obiter dictum ha fatto notare che il termine di avviso deve essere stabilito in ogni singolo caso e ha rinviato alla propria giurisprudenza precedente secondo cui nel caso

88 Così THEODOR BÜHLER, N 3 segg. ad Art. 367 CO.

89 DT 91 II 216; 88 II 365 consid. 2; cfr. p. es. anche DTF 4A_53/2012 del 31 luglio 2017 consid. 6.2; DTF 4C.159/1999 del 28 luglio 2000 consid. 1b/bb.

90 BECKER, N 1 ad Art. 201 CO.

91 DTF 88 II 365; BECKER, N 1 ad Art. 201 CO; OSER/SCHÖNENBERGER, N 3 e 22 ad Art. 201 CO.

92 Sui dettagli dell’obbligo di ridurre i danni vedi il commento al n. Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.1 ad art. 219a AP-CO.

93 Cfr. anche la critica generale di questa regola di THEODOR BÜHLER, N 62 segg. ad Art. 367 CO; anche secondo STÖCKLI, perizia, marg. 36, non vi è alcun interesse degno di protezione dell’appaltatore che corrisponda all’onere che sopporta il committente per l’obbligo di avviso.

94 Sentenza del Tribunale federale 4A_399/2018 dell’8 febbraio 2019 consid. 3.2.