Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/46: Revisione del Codice delle obbligazioni (Difetti di costruzione) · 46 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 20Fedlex · Rapporto esplicativo
della conclusione del contratto non ha conoscenza né vi ha accesso. In questi casi la validità dell’integrazione delle Norme SIA è dubbia68.
Inoltre si presume che la parte che non ha proposto l’integrazione delle CG nel contratto vi abbia acconsentito senza conoscerne effettivamente il contenuto («ripresa globale di condizioni generali»). Fintanto che la presunzione di accettazione globale non è confutata, si applica la regola della clausola inabituale (anche detta regola dell’insolita) secondo cui le clausole non esplicano effetto se la parte che riprende le CG non poteva attendersi clausole così insolite69. Per quanto concerne le Norme contrattuali SIA e altre normative analoghe, si può presumere la ripresa globale se si tratta di committenti privati che costruiscono una volta sola, perché difficilmente si può partire dal presupposto che queste norme siano lette interamente e comprese da una persona senza conoscenze specialistiche in materia. Non è invece chiaro in quale misura la regola della clausola inabituale si applichi ai modelli di contratto dei notai perché la procedura dell’atto pubblico esige la spiegazione delle disposizioni. Per quanto concerne il contenuto delle CG integrate si applica anche la regola in caso di dubbio secondo cui le disposizioni ambigue in caso di dubbio vanno interpretate a sfavore di chi ha voluto la ripresa delle CG70. Di norma, per quanto concerne i contratti che richiedono l’atto pubblico, i notai sono obbligati a formulare chiaramente i titoli, il che relativizza la portata della regola in caso di dubbio71. Se in generale il diritto svizzero non prevede alcun controllo del contenuto delle CG, i contratti con consumatori sono retti dall’articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 198672 contro la concorrenza sleale secondo cui agisce segnatamente in modo sleale chiunque utilizza condizioni commerciali generali che, violando il principio della buona fede, comportano a detrimento dei consumatori un notevole e ingiustificato squilibrio tra i diritti e gli obblighi contrattuali. La conseguenza giuridica è l’inefficacia di queste disposizioni o dell’intero contratto73. Non è stato definitivamente stabilito se i committenti che per motivi privati fanno costruire una casa o acquistano un fondo debbano essere considerati come consumatori ai sensi della presente disposizione; una tale interpretazione è tuttavia possibile ed è in parte sostenuta dalla dottrina74. Anche le normative private e i contratti modello dei notai sono quindi in via di principio sottoposti al controllo del contenuto conformemente all’articolo 8 LCSl, poiché la
68 GAUCH, Werkvertrag, N. 286b, nega che ciò sia valido per i committenti non esperti del settore.
69 Cfr. con ulteriori rimandi DTF 138 III 411 consid. 3.1.
70 Cfr. con ulteriori rimandi DTF 133 III 607 consid. 2.2.
71 Cfr. p. es. DTF 118 II 32 consid. 3d; 90 II 274 consid. 6.
72 RS 241.
73 Cfr. in proposito il messaggio LCSl, FF 2009 5337, in particolare 5365.
74 La nozione di consumatori di cui all’articolo 8 LCSl va interpretata in maniera autonoma e ispirandosi all’art. 3 par. 1 della direttiva 93/13/CEE e non conformemente all’art. 32 cpv. 2 del codice di procedura civile (RS 272) o dell’art. 7 cpv. 1 lett. e della legge sul credito al consumo (RS 221.214.1). Vi può quindi essere un affare riguardante consumatori allorquando l’oggetto del contratto è una prestazione che va ben oltre l’utilizzo abituale; cfr. in proposito con rimandi ai lavori preparatori PROBST, Art. 8 marg. 285 seg.; MARTENET/PICHONNAZ, Art. 8 marg. 124 segg. in particolare marg. 131. Su tale interpretazione e con ulteriori rimandi alle opinioni della dottrina STÖCKLI/AESCHIMANN, pag. 92 seg. La questione è tuttavia controversa nella dottrina.