Rapporto sui risultati
Consultazione 2020/5: Legge federale sulla riduzione dei rischi associati all'uso di pesticidi · 68 pagine
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controllo autonomo giusta l’ODerr: per l’adempimento dei compiti nel loro rispettivo ambito di competenza.
Contrari con alterna-
tive
Alternative
Contrari swiss Tabac, FSV, AS-SAF
Argomentazioni swiss Tabac, FSV: si mette in moto una macchina amministrativa assai complessa per un risultato che non apporterà alcun vantaggio in più a livello di protezione dell’ambiente.
ASSAF: la doppia registrazione sul fronte delle vendite e dell’applicazione è superflua.
4.3 Altre proposte e osservazioni
4.3.1 Legge del 15 dicembre 2000 sui prodotti chimici
Art. 8 Obbligo di diligenza
Chi utilizza sostanze o preparati deve prestare attenzione alle loro proprietà pericolose e prendere le misure necessarie per proteggere la vita e la salute. Deve in particolare tenere conto delle pertinenti informazioni del fabbricante.
DCPA/CDCA; LU, OW, NW, SO, AI, AG, VS: con la riformulazione dell’obbligo di diligenza di cui all’articolo 8 LPChim si dà più rilevanza alla riduzione del rischio e al principio di prevenzione nel diritto sui prodotti chimici. Dalle sostanze che hanno proprietà pericolose si deve proteggere anche l’ambiente. Si devono pertanto osservare anche le prescrizioni di legge in materia di protezione dell’ambiente, delle acque, della salute e del lavoro.
Art. 8 Obbligo di diligenza
Chi utilizza sostanze o preparati deve prestare attenzione alle loro proprietà pericolose e prendere le misure necessarie per proteggere la vita, la salute e l’ambiente. Deve in particolare tenere conto delle pertinenti informazioni del fabbricante.
TI: inserire il capoverso 1: Il prodotto fitosanitario è omologato se nell’impiego previsto non ha segnatamente effetti collaterali inammissibili sulla salute umana o di animali da reddito o domestici,
sull’ambiente e sull’acqua potabile.
VKCS: sarebbe opportuno dare maggiore valenza all’obbligo di diligenza già nell’articolo 8 e sottolineare maggiormente l’aspetto della prevenzione.
Art. 8 Obbligo di diligenza
Chi utilizza sostanze o preparati deve prestare attenzione alle loro proprietà pericolose e prendere le misure necessarie per proteggere la vita e la salute. Deve in particolare tenere conto delle pertinenti informazioni del fabbricante e delle autorità preposte all’omologa-
zione. Inoltre, vanno prese misure precauzionali per evitare e ridurre i rischi.
GR, TG, SG, AR, TI, PEV, PVL, PSS, PES, WWF, Greenpeace ProNatura, Agrarallianz, Bioterra CH, BirdLife, Vogelwarte, Vision Lw, apisuisse, svu, Città, AWBR, SKS, USS, WVS, UFS, VKMB, 4aqua, HAWAG, REA, Eawag: con la riformulazione dell’obbligo di diligenza di cui all’articolo 8 LPChim si dà più rilevanza alla riduzione del rischio e al principio di prevenzione nel diritto sui prodotti chimici.
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