Rapporto sui risultati

Consultazione 2020/5: Legge federale sulla riduzione dei rischi associati all'uso di pesticidi · 68 pagine

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Chi utilizza sostanze o preparati deve prestare attenzione alle loro proprietà pericolose e ri-

correre a misure precauzionali per evitare e ridurre i rischi. Osserva le prescrizioni di legge in materia di protezione dell’ambiente, delle acque, della salute e del lavoro e

tiene conto delle informazioni del fabbricante.

Art. 10 Omologazione di prodotti biocidi

2ll prodotto biocida è omologato se per l’impiego previsto in particolare:

a. è sufficientemente efficace;

b. non ha effetti collaterali inammissibili sulla salute umana o su quella di animali da reddito o domestici.

 SG: in analogia all’elenco «[…] per gli esseri umani, gli animali e l’ambiente […]» nei nuovi articoli

proposti, segnatamente 25a capoverso 1 LPChim e 6b cpv. 1 LAgr, anche qui vanno menzionati l’ambiente e l’acqua potabile:

b. non ha effetti collaterali inammissibili sulla salute umana o su quella di animali da reddito

o domestici nonché sull’ambiente e sull’acqua potabile.

 AR: in analogia all’elenco «[…] per gli esseri umani, gli animali e l’ambiente […]» nei nuovi articoli

proposti, segnatamente 25a capoverso 1 LPChim e 6b cpv. 1 LAgr, anche qui va menzionato l’ambiente.

b. non ha effetti collaterali inammissibili sulla salute umana o su quella di animali da reddito

o domestici nonché sull’ambiente.

Art. 11 Omologazione di prodotti fitosanitari

1Il prodotto fitosanitario è omologato se nell’impiego previsto non ha segnatamente effetti collaterali inammissibili sulla salute umana o di animali da reddito o domestici.

 OW, DCPA/CDCA, SO, NW, AR, AI, VS, 4aqua, UFS: l’articolo 8 LPChim va riformulato per armo-

nizzarlo con l’articolo 1 OPF. Soltanto se le sostanze non hanno effetti collaterali inammissibili sull’ambiente si può garantire che non ve ne siano sulla salute umana o di animali da reddito o domestici.

Art. 11 1 Il prodotto fitosanitario è omologato se nell’impiego previsto non ha segnatamente effetti collaterali inammissibili sulla salute umana o su quella di animali da reddito o dome-

stici nonché effetti inammissibili sull’ambiente.

 GR, AG, SG, VKCS: soltanto se il prodotto fitosanitario non ha effetti collaterali inammissibili

sull’ambiente si può garantire che non ve ne siano sulla salute umana o di animali da reddito e domestici.

Art. 11 1 Il prodotto fitosanitario è omologato se nell’impiego previsto non ha segnatamente effetti collaterali inammissibili sulla salute umana o di animali da reddito o domestici non-

ché effetti inammissibili sull’ambiente e sull’acqua potabile.

Art. 24 Prescrizioni concernenti i requisiti personali e tecnici