Rapporto sui risultati
Consultazione 2020/5: Legge federale sulla riduzione dei rischi associati all'uso di pesticidi · 68 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 57Fedlex · Rapporto sui risultati
Chi utilizza sostanze o preparati deve prestare attenzione alle loro proprietà pericolose e ri-
correre a misure precauzionali per evitare e ridurre i rischi. Osserva le prescrizioni di legge in materia di protezione dell’ambiente, delle acque, della salute e del lavoro e
tiene conto delle informazioni del fabbricante.
Art. 10 Omologazione di prodotti biocidi
2ll prodotto biocida è omologato se per l’impiego previsto in particolare:
a. è sufficientemente efficace;
b. non ha effetti collaterali inammissibili sulla salute umana o su quella di animali da reddito o domestici.
SG: in analogia all’elenco «[…] per gli esseri umani, gli animali e l’ambiente […]» nei nuovi articoli
proposti, segnatamente 25a capoverso 1 LPChim e 6b cpv. 1 LAgr, anche qui vanno menzionati l’ambiente e l’acqua potabile:
b. non ha effetti collaterali inammissibili sulla salute umana o su quella di animali da reddito
o domestici nonché sull’ambiente e sull’acqua potabile.
AR: in analogia all’elenco «[…] per gli esseri umani, gli animali e l’ambiente […]» nei nuovi articoli
proposti, segnatamente 25a capoverso 1 LPChim e 6b cpv. 1 LAgr, anche qui va menzionato l’ambiente.
b. non ha effetti collaterali inammissibili sulla salute umana o su quella di animali da reddito
o domestici nonché sull’ambiente.
Art. 11 Omologazione di prodotti fitosanitari
1Il prodotto fitosanitario è omologato se nell’impiego previsto non ha segnatamente effetti collaterali inammissibili sulla salute umana o di animali da reddito o domestici.
OW, DCPA/CDCA, SO, NW, AR, AI, VS, 4aqua, UFS: l’articolo 8 LPChim va riformulato per armo-
nizzarlo con l’articolo 1 OPF. Soltanto se le sostanze non hanno effetti collaterali inammissibili sull’ambiente si può garantire che non ve ne siano sulla salute umana o di animali da reddito o domestici.
Art. 11 1 Il prodotto fitosanitario è omologato se nell’impiego previsto non ha segnatamente effetti collaterali inammissibili sulla salute umana o su quella di animali da reddito o dome-
stici nonché effetti inammissibili sull’ambiente.
GR, AG, SG, VKCS: soltanto se il prodotto fitosanitario non ha effetti collaterali inammissibili
sull’ambiente si può garantire che non ve ne siano sulla salute umana o di animali da reddito e domestici.
Art. 11 1 Il prodotto fitosanitario è omologato se nell’impiego previsto non ha segnatamente effetti collaterali inammissibili sulla salute umana o di animali da reddito o domestici non-
ché effetti inammissibili sull’ambiente e sull’acqua potabile.
Art. 24 Prescrizioni concernenti i requisiti personali e tecnici