Avamprogetto LE-UDSC
Consultazione 2020/50: Legge federale sulla parte generale della riscossione dei tributi e sul controllo del traffico transfrontaliero di merci e persone da parte dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (legge sui compiti d'esecuzione dell'UDSC, LE-UDSC) nonché revisione totale della legge sulle dogane (LD) verso la nuova legge sull'obbligo doganale e sulla determinazione dei tributi doganali (legge sui tributi doganali, LTDo) · 47 pagine
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via definitiva. La legittimazione a ricorrere è retta dall’articolo 48 della legge federale del 20 dicembre 196849 sulla procedura amministrativa.
Capitolo 2: Collaborazione
Sezione 1: Collaborazione con l’estero
Art. 120 Collaborazione con altri Stati e organizzazioni internazionali
Per l’adempimento dei suoi compiti l’UDSC collabora con le autorità e gli organi di altri Stati, con l’Unione europea e con organizzazioni internazionali.
Art. 121 Impieghi all’estero
1L’UDSC può partecipare a impieghi all’estero nel quadro di provvedimenti internazionali.
2Per i collaboratori dell’UDSC la partecipazione agli impieghi di cui al capoverso 1 è volontaria.
3Nel quadro dei provvedimenti internazionali l’UDSC mette a disposizione di Stati esteri e dell’agenzia dell’Unione europea responsabile della sorveglianza delle frontiere esterne Schengen il personale e il materiale per la sorveglianza delle frontiere.
4Per l’adempimento dei suoi compiti e per la tutela degli interessi della Svizzera l’UDSC può inviare collaboratori in altri Stati e presso organizzazioni internazionali.
5L’UDSC può impiegare agenti di collegamento all’estero e assegnare loro i seguenti compiti:
a. la raccolta di informazioni strategiche, tattiche e operative di cui l’UDSC necessita per l’adempimento dei suoi compiti;
b. lo scambio di informazioni tra le autorità partner nello Stato d’accoglienza e presso organizzazioni internazionali e le autorità competenti;
c. la promozione della cooperazione giudiziaria e di polizia nonché della collaborazione in ambito doganale.
6L’UDSC, d’intesa con l’Ufficio federale di polizia (fedpol), può delegare compiti dei suoi agenti di collegamento agli agenti di collegamento di fedpol. Se l’adempimento dei compiti delegati richiede un accesso ai sistemi d’informazione e un’autorizzazione per il trattamento dei dati, gli agenti di collegamento di fedpol sono equiparati a quelli dell’UDSC.
7Il Consiglio federale disciplina la portata dei compiti di cui al capoverso 5.