Avamprogetto LE-UDSC Allegato 1
Consultazione 2020/50: Legge federale sulla parte generale della riscossione dei tributi e sul controllo del traffico transfrontaliero di merci e persone da parte dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (legge sui compiti d'esecuzione dell'UDSC, LE-UDSC) nonché revisione totale della legge sulle dogane (LD) verso la nuova legge sull'obbligo doganale e sulla determinazione dei tributi doganali (legge sui tributi doganali, LTDo) · 67 pagine
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3In caso di circostanze aggravanti e se l’imposta sottratta è particolarmente elevata, il massimo della multa comminata secondo il capoverso 1 è raddoppiato. Può inoltre essere pronunciata una pena detentiva fino a tre anni.
4Se l’autore ha agito per negligenza, la pena corrisponde a una multa fino al triplo dell’imposta sottratta.
5Se non può essere accertata esattamente, l’imposta sottratta è stimata nell’ambito del procedimento amministrativo.
Art. 35a Messa in pericolo dell’imposta
In caso di decisione a favore della variante 1 dell’articolo 133 LE-UDSC:
1È punito con una multa fino al quintuplo dell’imposta messa in pericolo chiunque, intenzionalmente, omettendo di dichiarare la birra, occultandola, dichiarandola inesattamente o in qualsiasi altro modo, mette in pericolo tutta o parte dell’imposta.
2In caso di circostanze aggravanti, il massimo della multa comminata è aumentato della metà. Può inoltre essere pronunciata una pena detentiva fino a un anno.
3Se l’autore ha agito per negligenza, la pena corrisponde a una multa fino al triplo dell’imposta messa in pericolo.
4Se non può essere determinata esattamente, l’imposta messa in pericolo è stimata nell’ambito del procedimento amministrativo.
In caso di decisione a favore della variante 2 dell’articolo 133 LE-UDSC:
Il capoverso 3 deve essere stralciato.
Art. 36 Ricettazione fiscale
È punito con la pena comminata per l’antefatto chiunque acquista, accetta in dono, in pegno o altrimenti in custodia, occulta, aliena, aiuta ad alienare oppure mette in commercio birra di cui egli sa o deve supporre che è stata fabbricata in modo illecito o sottratta all’obbligo fiscale
Art. 37 Distrazione del pegno fiscale
1È punito con una multa fino al quintuplo del valore della birra chiunque, intenzionalmente:
a. distrugge la birra sequestrata come pegno fiscale dall’UDSC e lasciata in suo possesso; oppure
b. ne dispone senza il consenso dell’UDSC.
2Il valore della birra corrisponde al prezzo applicato sul mercato interno al momento del sequestro.
Art. 38 cpv. 2
Abrogato