Avamprogetto LE-UDSC Allegato 1
Consultazione 2020/50: Legge federale sulla parte generale della riscossione dei tributi e sul controllo del traffico transfrontaliero di merci e persone da parte dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (legge sui compiti d'esecuzione dell'UDSC, LE-UDSC) nonché revisione totale della legge sulle dogane (LD) verso la nuova legge sull'obbligo doganale e sulla determinazione dei tributi doganali (legge sui tributi doganali, LTDo) · 67 pagine
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Art. 46 1. Reati / c. Uso illecito di marchi
Chiunque fa uso illecito di marchi ufficiali svizzeri, esteri o internazionali è punito, se ha agito intenzionalmente, con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Art. 47, rubrica e cpv. 1
1. Reati / d. Infrazione delle disposizioni sui marchi: impiego abusivo di marchi e impronte; modificazione di marchi
1È punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente:
a. mette in commercio lavori di metallo prezioso privi dell’indicazione del titolo e del marchio d’artefice prescritti o casse d’orologio senza marchiatura ufficiale;
b. qualifica come tali o mette in circolazione lavori plurimetallici o lavori placcati senza la designazione prescritta o non muniti del marchio d’artefice;
c. imita o utilizza abusivamente il marchio d’artefice o il marchio di fonditore o di saggiatore del titolare;
d. mette in circolazione lavori di metalli preziosi o prodotti della fusione sui quali l’indicazione del titolo o l’impronta di un marchio ufficiale è stata modificata o eliminata.
Art. 48 1. Reati / e. Commercio senza patente o permesso
Chiunque, senza una patente di fonditore o un permesso d’esercitare la professione di saggiatore del commercio, compie, intenzionalmente o per negligenza, operazioni per le quali è necessario uno dei detti documenti è punito con la multa fino a 50 000 franchi.
Art. 49 1. Reati / f. Reati contro il divieto del commercio ambulante
Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, contravviene al divieto del commercio ambulante previsto nell’articolo 23 è punito con una multa.
Art. 49° 1. Reati / g. Commercio e importazione di prodotti della fusione
senza designazione
1È punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente:
a. mette in commercio oppure prende in consegna per la lavorazione professionale prodotti della fusione non muniti di tutte le indicazioni di cui all’articolo 34a capoverso 1;
b. importa prodotti della fusione non muniti di tutte le indicazioni di cui all’articolo 34° capoverso 1 senza disporre della necessaria autorizzazione ai sensi dell’articolo 42bis.