Avamprogetto LE-UDSC Allegato 1
Consultazione 2020/50: Legge federale sulla parte generale della riscossione dei tributi e sul controllo del traffico transfrontaliero di merci e persone da parte dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (legge sui compiti d'esecuzione dell'UDSC, LE-UDSC) nonché revisione totale della legge sulle dogane (LD) verso la nuova legge sull'obbligo doganale e sulla determinazione dei tributi doganali (legge sui tributi doganali, LTDo) · 67 pagine
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2Le prestazioni commerciali devono essere fornite sulla base di una contabilità analitica a prezzi che consentano almeno di coprire i costi.
Art. 39 Saggiatori del controllo / a. Diploma
1I collaboratori degli uffici di controllo a cui spetta determinare il titolo dei prodotti della fusione devono possedere un diploma federale di saggiatore giurato. Il diploma è rilasciato dall’Ufficio centrale in seguito ad un esame. Il saggiatore giurato giura o promette all’Ufficio centrale di adempiere fedelmente le sue funzioni.
2L’UDSC disciplina i requisiti professionali e personali per il conseguimento del diploma federale.
Art. 43 cpv. 1
1Le decisioni degli uffici di controllo possono essere impugnate con ricorso all’Ufficio centrale.
Art. 44 1. Reati / a. Frode
1È punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente:
a. usando una denominazione atta a trarre in inganno o vietata dalla legge, presenta alla marchiatura ufficiale o fabbrica, fa fabbricare, importa o mette in commercio con l’intento di venderli come lavori di metalli preziosi oggetti che non possiedono il titolo prescritto o come lavori plurimetallici, lavori placcati o imitazioni, oggetti non conformi alle disposizioni della presente legge;
b. appone su lavori di metalli preziosi o su lavori plurimetallici un marchio indicante un titolo superiore a quello reale.
2Se fa mestiere della frode, l’autore è punito con una pena detentiva fino a cinque anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 90 aliquote giornaliere.
3Se ha agito per negligenza, è punito con la multa fino a 50 000 franchi.
Art. 45 cpv. 1 e 2
1È punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente:
a. falsifica o contraffà marchi ufficiali svizzeri, esteri o internazionali o le loro impronte;
b. fa uso di marchi o impronte falsificati o contraffatti di cui alla lettera a;
c. fabbrica, si procura o cede a terzi strumenti per falsificare o contraffare marchi o impronte di cui alla lettera a.
2Abrogato