Avamprogetto LE-UDSC Allegato 1
Consultazione 2020/50: Legge federale sulla parte generale della riscossione dei tributi e sul controllo del traffico transfrontaliero di merci e persone da parte dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (legge sui compiti d'esecuzione dell'UDSC, LE-UDSC) nonché revisione totale della legge sulle dogane (LD) verso la nuova legge sull'obbligo doganale e sulla determinazione dei tributi doganali (legge sui tributi doganali, LTDo) · 67 pagine
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Art. 22b Denuncia di merci sospette
Se ha il sospetto che un marchio d’artefice oppure un marchio di fonditore o di saggiatore di un terzo sia stato apposto illecitamente su merci importate, esportate o in transito o sia stato imitato, l’Ufficio centrale ne informa la persona lesa. Le merci possono essere trattenute.
Inserire prima del titolo del capo quinto
Art. 34a Messa in commercio e importazione di prodotti della fusione
1I prodotti della fusione possono essere importati e messi in commercio se sono muniti:
a. della marca (art. 31 cpv. 1);
b. del marchio dell’ufficio di controllo o del saggiatore del commercio (art. 33 cpv. 2);
c. dell’indicazione del titolo reale (art. 33 cpv. 2);
d. del nome del metallo.
2I saggiatori del commercio possono importare i prodotti della fusione che non sono muniti di tutte le indicazioni di cui al capoverso 1 se:
a. dispongono di una patente conformemente all’articolo 24 e di un’autorizzazione conformemente all’articolo 42bis; e
b. possono provare la provenienza del prodotto della fusione.
3Per la messa in commercio e l’importazione di metalli preziosi bancari, il Consiglio federale può stabilire delle condizioni meno severe che derogano al capoverso 1 e che corrispondono agli usi del mercato internazionale dei metalli preziosi. Sono considerati metalli preziosi bancari i prodotti della fusione destinati al commercio tra banche.
Art. 38 cpv. 3
3I collaboratori degli uffici di controllo hanno l’obbligo di serbare il silenzio circa tutte le constatazioni da loro fatte nell’esercizio delle loro funzioni o che per la loro natura debbano essere tenute segrete.
Art. 38a Prestazioni commerciali
1L’Ufficio centrale e gli uffici di controllo possono fornire a terzi prestazioni commerciali se queste:
a. sono strettamente correlate ai compiti principali;
b. non pregiudicano l’adempimento dei compiti principali; e
c. non richiedono importanti risorse materiali e di personale supplementari.