Rapporto sui risultati
Consultazione 2020/50: Legge federale sulla parte generale della riscossione dei tributi e sul controllo del traffico transfrontaliero di merci e persone da parte dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (legge sui compiti d'esecuzione dell'UDSC, LE-UDSC) nonché revisione totale della legge sulle dogane (LD) verso la nuova legge sull'obbligo doganale e sulla determinazione dei tributi doganali (legge sui tributi doganali, LTDo) · 106 pagine
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Anche VSUD chiede di specificare gli atti in questione, chi può prenderne visione e come ne sia garantita la protezione. A suo avviso la disposizione non regolamenta la procedura di consultazione degli atti. L’elaborazione della procedura a livello di ordinanza deve considerare tutti i principi determinanti della protezione dei dati. USAM adotta una linea analoga e chiede di aggiungere all’articolo che sono attuate le prescrizioni in materia di protezione dei dati. Propone inoltre che, su richiesta di un partecipante alla procedura, la consultazione degli atti non debba avvenire per via elettronica. La disposizione deve essere quindi adeguata.
Articolo 55 Obbligo di collaborazione nel quadro della procedura
Capoverso 1
SPEDLOGSWISS e Commercio Svizzera propongono una modifica in nome del principio della proporzionalità, ossia che i partecipanti alla procedura devono collaborare all’accertamento dei fatti rilevanti per quanto possibile, ragionevolmente esigibile e proporzionato, affinché l’UDSC possa effettuare in modo completo e corretto la determinazione dei tributi nonché la verifica della dichiarazione delle merci per quanto riguarda gli atti normativi di natura non fiscale.
Capoverso 2
SPEDLOGSWISS e Commercio Svizzera ritengono che la disposizione sia troppo ampia. Sulla base dell’articolo 13 PA le parti sono tenute a collaborare nell’ambito di un procedimento solo in determinati casi, pertanto in tutti gli altri casi (cfr. art. 13 cpv. 1 lett. c PA) l’obbligo di collaborazione deve essere previsto in una legge speciale. Anche qui occorre tenere conto dei limiti imposti dalla ragionevolezza e dalla proporzionalità.
Articolo 56 Conservazione di dati e documenti
Secondo ZFEB+ GmbH il testo dell’articolo è formulato in modo troppo sommario. I punti salienti dell’obbligo di conservazione dovrebbero essere disciplinati a livello di legge. Inoltre è necessario eliminare i problemi legati allo stato attuale (conflitto tra importatore e fornitori di servizi di imposizione). Chiede che il testo sia migliorato in questa ottica.
ZHK reputa che l’articolo dia adito a fraintendimenti. A suo avviso, nel messaggio sarebbe importante fornire una spiegazione più precisa del termine di conservazione. Inoltre sarebbe utile se, nel messaggio o nel disegno di legge, fossero precisati quali documenti devono essere conservati e da chi.
AFS e USAM ritengono che il termine di conservazione dei dati e dei documenti debba essere limitato a quello attualmente in vigore.
Capoverso 1
Secondo economiesuisse, Swiss Textiles, ZHK, VFAS e BAT «termine assoluto di prescrizione» può essere frainteso nel senso che deve essere considerato il termine massimo di prescrizione di 15 anni e non quello di cinque anni, pertanto propongono di stralciare «assoluto». Inoltre, nel messaggio è importante spiegare meglio il termine di prescrizione e indicare in quali casi si applica il termine di 15 anni. In caso di incertezza, le imprese si atterrebbero generalmente all’obbligo massimo di prescrizione di 15 anni, il che non è auspicabile. Nel messaggio o nel disegno di legge occorre inoltre precisare quali documenti devono essere conservati.
Anche SwissHoldings si esprime in questo senso. Ritiene necessario precisare che l’obbligo di conservazione è limitato a cinque anni e si estende a un massimo di 15 anni se vengono presentate impugnazioni entro il termine.
USAM e SSC reputano che il termine di conservazione dei dati e dei documenti debba essere ridotto a quello attualmente in vigore e chiedono una modifica del testo.