Rapporto sui risultati

Consultazione 2020/50: Legge federale sulla parte generale della riscossione dei tributi e sul controllo del traffico transfrontaliero di merci e persone da parte dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (legge sui compiti d'esecuzione dell'UDSC, LE-UDSC) nonché revisione totale della legge sulle dogane (LD) verso la nuova legge sull'obbligo doganale e sulla determinazione dei tributi doganali (legge sui tributi doganali, LTDo) · 106 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 46Fedlex · Rapporto sui risultati

sinora seguita, secondo cui la dogana concede già un termine di 60 giorni, ottiene così la necessaria base legale. Permane tuttavia una disparità di trattamento tra l’amministrazione e i partner doganali per quanto riguarda la riscossione posticipata e la restituzione di tributi. Infatti, mentre l’amministrazione ha un anno di tempo dall’emanazione della decisione d’imposizione per riscuotere posticipatamente tributi, il termine di opposizione per i partner doganali è di soli 60 giorni, quindi deve essere esteso.

Capoverso 2

Secondo Garanto, l’esperienza pratica di numerosi esperti doganali dimostra che continuano a esistere persone che effettuano autonomamente le operazioni d’imposizione e operano volentieri con documenti cartacei, limitando la via elettronica allo stretto indispensabile. Secondo il sindacato deve quindi essere mantenuta la possibilità di utilizzare il canale postale senza che sia esercitata alcuna pressione su queste persone, in quanto costituirebbe una discriminazione.

Hansjörg Giger sostiene che per le persone fisiche, le quali non operano per conto e a nome di una persona giuridica, la procedura di ricorso deve essere possibile anche in forma analogica (per scritto). Ciò riguarda in particolare persone poco benestanti, che non hanno accesso a strumenti elettronici. Tuttavia, si tratta anche di garantire la coerenza con altri atti normativi, tra cui la PA e la DPA.

Spiritsuisse chiede di stralciare il capoverso.

Capoverso 3

Spediware Schenker chiede di aggiungere in un nuovo capoverso 3 che l’avente diritto all’opposizione può chiedere il trattamento da parte di una persona, se quello automatizzato non è appropriato o non ha fornito risposte sufficienti.

Articolo 59 Esame e trattamento dell’opposizione

Il disbrigo di imposizioni provvisorie nell’ambito di una rettifica costituisce un’apprezzabile semplificazione secondo SwissHoldings. È inoltre accolta con favore la possibilità di risolvere una rettifica nella procedura di opposizione. L’associazione rimarca invece che, per un’attuazione efficiente, è necessario non porre ulteriori condizioni, anche per utilizzare questo processo e definire esaustivamente le fattispecie idonee al trattamento automatizzato. Inoltre, la possibilità della rettifica e quella dell’autodenuncia devono rimanere chiaramente distinte, al fine di evitare una notevole incertezza del diritto per le imprese. L’associazione propone quindi di elaborare una precisazione in proposito nell’ambito di un organo consultivo con i rappresentanti dell’economia.

Capoverso 1

Il PES chiede di stralciare questo capoverso poiché non si comprende il motivo per cui le opposizioni debbano essere sottoposte a un’analisi dei rischi. La disposizione consente potenzialmente una limitazione sproporzionata, quindi illecita, dei diritti procedurali.

Capoverso 2

USAM chiede di stralciare la disposizione poiché ritiene che le opposizioni non possano essere trattate in maniera automatizzata. Anche VSUD ne chiede lo stralcio, poiché vi intravede una violazione del diritto di essere sentiti.

Pure scienceindustries è critica nei confronti del trattamento automatizzato delle opposizioni, poiché non sempre le fattispecie complesse possono essere giudicate senza l’intervento di una persona. In caso di introduzione di questi processi, è necessaria una descrizione precisa.