Rapporto sui risultati
Consultazione 2020/50: Legge federale sulla parte generale della riscossione dei tributi e sul controllo del traffico transfrontaliero di merci e persone da parte dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (legge sui compiti d'esecuzione dell'UDSC, LE-UDSC) nonché revisione totale della legge sulle dogane (LD) verso la nuova legge sull'obbligo doganale e sulla determinazione dei tributi doganali (legge sui tributi doganali, LTDo) · 106 pagine
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Capitolo 2: Protezione giuridica
Sezione 1: Diritto applicabile
Sezione 2: Opposizione Articolo 58 Principio
economiesuisse osserva che l’UDSC ha un anno di tempo per riscuotere posticipatamente le somme dovute, tuttavia l’articolo 58 AP-LE-UDSC concede alle imprese solo 60 giorni per fare opposizione. Questo termine non è adeguato in particolare alle procedure interne alle imprese, pertanto l’associazione è favorevole a una proroga, anche perché oggi, nelle pratiche di imposizione dai Paesi SPG/GSP, si applica un termine di 90 giorni per procurare i documenti. Laddove fosse ridotto a 60 giorni, il termine è molto breve nei casi in cui i documenti devono essere forniti da autorità estere.
Anche il Cantone GE, Cargologic AG, Zürcher Freilager AG e PFEG ritengono troppo breve il termine di opposizione nella presente disposizione. Si domandano per quale motivo sia di soli 60 giorni, mentre l’UDSC ha sei mesi per contestare eventuali errori.
SwissHoldings accoglie con favore l’armonizzazione dei termini per la correzione e il ricorso. I 60 giorni previsti sono insufficienti nei casi in cui i documenti debbano essere forniti da autorità estere. Al fine di garantire pari condizioni all’UDSC e agli operatori economici, è auspicabile che il termine di prescrizione di cinque anni stabilito nell’articolo 30 AP-LE-UDSC sia applicato anche al mondo economico.
IHZ e HIV Bern chiedono di prolungare il termine a 365 giorni per tenere conto delle esigenze dell’economia.
réservesuisse ritiene che l’attivazione della dichiarazione costituisca una decisione e chiede se il termine di 60 giorni decorre quindi dalla data di attivazione.
FH ripropone per il presente articolo le stesse argomentazioni formulate in merito all’articolo 48 AP-LE-UDSC.
Spiritsuisse rimarca che una proroga del termine di opposizione comporta un ritardo e un allungamento dei tempi della procedura, mentre i rimedi giuridici hanno effetto sospensivo solo parzialmente. Propende per il ricorso a un giudice neutrale in caso di controversia.
Capoverso 1
economiesuisse rimarca che l’UDSC può riscuotere posticipatamente gli importi dovuti entro un anno secondo l’articolo 39 AP-LE-UDSC, tuttavia l’articolo 58 concede alle imprese solo 60 giorni di tempo per fare opposizione. Questo termine di 60 giorni non è adeguato alle procedure interne alle imprese, pertanto l’associazione è favorevole a una proroga. Inoltre oggi, alle pratiche provvisorie di imposizione dai Paesi SPG/GSP si applica un termine di 90 giorni per procurare i documenti. Laddove fosse ridotto a 60 giorni, il termine è molto breve nei casi in cui i documenti devono essere forniti da autorità estere. A questo parere si uniscono BAT, USC, VFAS e Swiss Textiles.
Swiss Textiles e ZFEB+ GmbH accolgono con favore l’abolizione della procedura d’imposizione provvisoria con l’introduzione della possibilità di fare opposizione.
ZFEB+ GmbH aggiunge che ciò può comportare un indesiderato immobilizzo del capitale e dubita che il termine previsto per la presentazione a posteriori delle prove dell’origine sia sufficiente.
Anche scienceindustries si riferisce al termine per i Paesi SPG/GSP. La riduzione a 60 giorni rappresenta un inasprimento e lo rende troppo breve nel contesto internazionale.