Rapporto sui risultati

Consultazione 2020/50: Legge federale sulla parte generale della riscossione dei tributi e sul controllo del traffico transfrontaliero di merci e persone da parte dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (legge sui compiti d'esecuzione dell'UDSC, LE-UDSC) nonché revisione totale della legge sulle dogane (LD) verso la nuova legge sull'obbligo doganale e sulla determinazione dei tributi doganali (legge sui tributi doganali, LTDo) · 106 pagine

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L’associazione chiede pertanto un termine di un anno. Come seconda variante propone di continuare a consentire un’imposizione provvisoria con un termine di 120 giorni.

Pure VSUD, Solothurner Handelskammer e hkbb auspicano che il termine sia esteso ad almeno 365 giorni.

IG Detailhandel Schweiz, Coop e Migros, USAM e SSC sono unanimi nell’affermare che per la riscossione posticipata e la restituzione dei tributi devono valere condizioni eque e di parità per l’UDSC e gli operatori economici. Chiedono dunque che contro le decisioni dell’UDSC possa essere fatta opposizione per cinque anni dalla fine dell’anno civile in cui è avvenuta la notifica.

La Posta fa notare che nel codice doganale dell’Unione sono previsti tre anni per le opposizioni. Per equipararsi alla normativa europea e ottenere un quadro univoco per gli operatori economici, propone di recepire la norma del codice doganale dell’Unione e di modificare il testo della disposizione («Contro le decisioni dell’UDSC può essere fatta opposizione entro tre anni dalla notificazione»). Anche scienceindustries è favorevole a un termine di tre anni.

Pure secondo SWISSMEM il termine di opposizione di 60 giorni è troppo breve. I Paesi aderenti all’accordo di libero scambio possono far valere regimi tariffari preferenziali nella maggior parte dei casi per un anno e retroattivamente fino a tre anni. Società estere si fanno rilasciare retroattivamente prove dell’origine preferenziale e possono farsi rimborsare i dazi, mentre gli attori economici svizzeri non beneficiano di questi vantaggi. Anche l’UDSC può chiedere la riscossione posticipata dei dazi per tutto il periodo della prescrizione. Ciò costituisce una notevole disparità, pertanto il termine di opposizione deve essere esteso a tre anni, come nell’UE.

SPEDLOGSWISS rimarca che, sulla base di un’esperienza pluriennale, i termini di opposizione di 60 giorni sono troppo brevi, oltre che economicamente dannosi e inaccettabili soprattutto in relazione con l’abolizione delle possibilità di dichiarazione provvisoria. Mantenere queste condizioni nella nuova legge costituisce un rigore incomprensibile. L’associazione chiede pertanto una parità di trattamento relativamente alla lunghezza dei termini. Contro le decisioni dell’UDSC deve quindi poter essere fatta opposizione entro cinque anni dalla fine dell’anno civile in cui è avvenuta la notifica.

Secondo SPEDLOGSWISS, la correzione delle inadempienze deve essere possibile e non impedita da termini inadeguatamente brevi, che infliggono ingenti danni all’economia. La presentazione di prove valide dell’origine preferenziale, anche rilasciate retroattivamente, dovrebbe essere accettata entro questo termine, in analogia con la normativa europea.

Anche Commercio Svizzera propende per un termine di cinque anni.

JTI accoglie con favore l’uniformazione delle procedure di riscossione dei tributi gestite dall’UDSC, comprese quelle di impugnazione, e la loro digitalizzazione integrale. In proposito approva il termine di opposizione, di 30 giorni più lungo rispetto a quello previsto nella legge sull’imposizione del tabacco35. Anche Swiss Cigarette si dichiara espressamente favorevole al termine di opposizione più lungo.

Pure secondo la AIHK (la camera di commercio del Cantone AG) è positivo che l’attuale termine di 30 giorni per rettificare le dichiarazioni doganali e/o presentare una domanda di modifica dell’imposizione (art. 34 LD) sia prorogato, in modo da poter presentare domande di rettifica nell’ambito della futura procedura d’opposizione (termine di 60 giorni). La prassi

35 Cfr. art. 31 LImT.