Rapporto sui risultati

Consultazione 2020/50: Legge federale sulla parte generale della riscossione dei tributi e sul controllo del traffico transfrontaliero di merci e persone da parte dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (legge sui compiti d'esecuzione dell'UDSC, LE-UDSC) nonché revisione totale della legge sulle dogane (LD) verso la nuova legge sull'obbligo doganale e sulla determinazione dei tributi doganali (legge sui tributi doganali, LTDo) · 106 pagine

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Lettera c

USAM e scienceindustries ritengono che «compiti d’esecuzione di natura non fiscale» sia contraddittorio, poiché molti di questi compiti sono in realtà di natura fiscale, per esempio la riscossione della TTPCP, della tassa sui COV, dell’imposta sulla birra.

Articolo 79 Controllo automatizzato

Secondo Avenergy Suisse e CARBURA non è sufficiente che l’autorità competente riceva una notifica automatizzata in caso di sospetto relativo al mancato rispetto di un disposto di natura non doganale. In assenza dell’autorizzazione d’importazione questa deve essere impedita almeno per i prodotti petroliferi. Nel rapporto esplicativo è spiegato che nel quadro del controllo automatizzato del rispetto di atti normativi di natura non fiscale i dati devono essere confrontati con quelli presenti nei sistemi delle autorità competenti. Così come già osservato in riferimento all’articolo 70 AP-LE-UDSC, questa non può essere la regola. Sarebbe più opportuno se i servizi competenti potessero registrare i dati (di base) rilevanti per il controllo automatizzato nel sistema d’informazione dell’UDSC. Le due associazioni aggiungono che, secondo il rapporto esplicativo, «il controllo automatizzato viene effettuato dopo l’attivazione della dichiarazione delle merci, e quindi dopo che essa è divenuta vincolante», ma è troppo tardi. Viene meno un vantaggio essenziale del processo doganale digitalizzato se i controlli automatizzati vengono effettuati solo dopo l’attivazione della dichiarazione delle merci. Ritengono quindi che già alla prima registrazione di una dichiarazione delle merci sia opportuno verificare l’esistenza di una corretta autorizzazione d’importazione (o di altre condizioni per l’importazione) e avvisare il responsabile dei dati di un possibile problema.

Secondo FH i controlli fisici sono indispensabili quando si tratta di riconoscere contraffazioni. Tuttavia, ipotizzando che in futuro i controlli fisici saranno prevalentemente sostituiti da quelli automatizzati, si delinea il pericolo di minori controlli nell’ambito delle contraffazioni. Per questo motivo i controlli automatizzati non devono limitarsi al trasporto autorizzato di merci, ma interessare anche l’importazione o il transito e orientarsi pure ai prodotti contraffatti.

Articolo 80 Controllo fisico

Capoverso 2

Commercio Svizzera e SPEDLOGSWISS trovano che «domicilio» sia da omettere. Si tratta infatti di una vecchia espressione, che non dovrebbe essere specificamente menzionata in considerazione del diritto di controllo nell’intero territorio doganale. Chiedono di modificare la disposizione, in modo da non dover usare «domicilio» e si parli piuttosto di controlli presso i responsabili del trasporto, dei dati e delle merci.

Al riguardo FH fa riferimento alle sue osservazioni concernenti l’articolo 79 AP-LE-UDSC.

Articolo 81 Accertamento della fattispecie durante i controlli delle merci

Il rispetto dei requisiti qualitativi e degli aspetti ambientali è prescritto per legge. IG Detailhandel Schweiz, Migros, Coop e SwissHoldings sostengono che per i controlli fisici di merci dell’industria alimentare, chimica e farmaceutica deve essere sancito nella legge che un controllo doganale può essere svolto solo d’intesa con l’impresa in questione. Alle imprese deve essere riconosciuto il diritto di opporsi a un controllo fisico sul posto e di stabilire un luogo idoneo per il controllo. Le relative spese non possono essere addebitate alle aziende.

Secondo VSUD, i prelievi di campioni di merci per prodotti altamente sensibili devono essere svolti imperativamente presso il domicilio.

scienceindustries obietta che il destinatario deve essere preavvisato in caso di prodotti farmaceutici e chimici, affinché i prelievi possano essere svolti secondo gli standard consueti